Trova informazioni a seconda delle regioni
I. Elenchi e registri degli esperti
Il ministero della Giustizia può nominare esperti, traduttori, interpreti nonché commissari giudiziali e mediatori d'impresa che prestano giuramento in ambito penale e amministrativo, incaricati di svolgere i compiti affidati loro dalle autorità giudiziarie e amministrative. Gli esperti, che sono stati così nominati e hanno successivamente prestato giuramento dinanzi a una sezione della Corte superiore di giustizia, sono indicati in un elenco disponibile sul sito internet del ministero della Giustizia.
Sebbene l'elenco sia stato concepito per le cause penali e amministrative, è altresì utilizzato per quelle civili e commerciali. Gli organi giurisdizionali non sono tenuti a nominare gli esperti che figurano nell'elenco, ma solitamente scelgono di percorrere tale strada.
I professionisti devono rivolgersi al ministero della Giustizia per essere inseriti nell'elenco. È possibile presentare la propria domanda di ammissione all'elenco al ministero della Giustizia tramite un assistente online disponibile su MyGuichet.lu, alla voce "Services en ligne / Formulaires" o tramite l'applicazione mobile MyGuichet.lu. Viene inviato un fascicolo completo (comprendente un diploma nel settore di interesse, prove attestanti l'esperienza professionale, un curriculum vitae e un estratto del casellario giudiziale) al ministero della Giustizia, il quale avvia una procedura di verifica che attesta, nello specifico, se l'esperto è affidabile. Il ministero decide di includere l'esperto dopo avere verificato le qualifiche (ivi compresi i diplomi nel settore di interesse e la formazione permanente) e l'esperienza del soggetto candidato. Se ne viene autorizzata l'iscrizione nell'elenco, l'esperto dovrà prestare giuramento dinanzi a un organo giurisdizionale.
Una volta che l'esperto nominato dal ministero della Giustizia ha prestato giuramento dinanzi a un organo giurisdizionale, il contenuto dell'elenco è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del Lussemburgo. Dopo esservi stati inseriti, gli esperti non sono soggetti ad alcun obbligo particolare. Non sono tenuti a inviare una relazione d'attività al ministero. Non sono soggetti ad alcun obbligo di frequenza di una formazione permanente. L'elenco è aggiornato a intervalli regolari.
La nomina degli esperti può essere revocata in caso di inadempienza ai loro obblighi, alla deontologia professionale o per altri motivi gravi. Tali motivi si presentano se gli esperti non soddisfano più le condizioni richieste in materia di qualifiche, sono stati giudicati inottemperanti rispetto ai loro obblighi o non presentano più il grado di affidabilità richiesto, ad esempio se giudicati colpevoli di un reato. La nomina di un esperto è revocata per decisione del ministro, sentito il parere del procuratore generale dello Stato, e dopo che al soggetto interessato sarà stato consentito di presentare le proprie spiegazioni. La revoca si presenta sotto forma di decreto ministeriale. Essa può essere impugnata dinanzi all'organo giurisdizionale amministrativo. Non esiste alcuno specifico codice deontologico o di condotta applicabile agli esperti. Devono tuttavia essere rispettate le regole deontologiche o gli altri codici professionali applicabili alla specifica professione dell'esperto.
II. Qualifiche degli esperti
È opportuno che gli esperti conseguano un determinato livello di istruzione nella disciplina di specializzazione al fine di potersi definire tali. I rispettivi diplomi sono indispensabili per l'inclusione nell'elenco degli esperti tenuto dal ministero della Giustizia. Per esercitare l'attività di esperto, non è necessario appartenere a un'organizzazione professionale, né perfezionare periodicamente le proprie competenze (non esiste un sistema di formazione giuridica permanente, ma gli esperti possono frequentare un corso di formazione su base volontaria).
III. Onorari degli esperti
Gli onorari degli esperti sono stabiliti con un regolamento. In determinati casi specifici, in particolare se l'incarico dell'esperto è particolarmente complesso, l'organo giurisdizionale può decidere di non applicare la tariffa stabilita per legge. Nella pratica, gli esperti chiedono solitamente alle parti di accettare di versare un importo più elevato rispetto alla tariffa stabilita per legge. In ambito civile, quando un esperto è nominato dall'organo giurisdizionale, una delle parti è tenuta a versargli l'onorario in anticipo. Gli esperti possono ricevere un pagamento anticipato sul loro onorario superiore alle tariffe stabilite per legge, ma al termine del procedimento, nel quadro della sentenza di merito, l'organo giurisdizionale decide a chi spetta sostenere l'onere delle spese. Tale onere può essere condiviso tra le parti. Queste ultime possono beneficiare di assistenza legale gratuita inerente all'onorario da liquidare all'esperto in base alle tariffe stabilite con regolamento.
In ambito penale, l'anticipo sulle spese è sempre a carico dello Stato. L'imputato è tenuto a pagare l'onorario dell'esperto solo in caso di condanna. Gli esperti il cui intervento è richiesto dal procuratore possono anche essere remunerati dallo Stato.
IV. Responsabilità degli esperti
Non esistono regole specifiche in materia di responsabilità degli esperti. La loro attività è quindi disciplinata dalle norme generali in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Tali norme non prevedono alcun massimale in materia di responsabilità. L'assicurazione di responsabilità civile professionale per la copertura di eventuali responsabilità dell'esperto non è obbligatoria.
V. Informazioni supplementari sull'attività degli esperti
Attualmente la nomina degli esperti è disciplinata da una legge speciale, vale a dire la " Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes". Tale legge riguarda esclusivamente le cause penali e amministrative. Non esiste una legge specifica per le cause civili.
Va notato che, oltre alla "Loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives", sono parimenti rilevanti anche altre disposizioni del codice di procedura penale o civile.
Non sussistono differenze sostanziali tra le procedure di nomina nei procedimenti civili, amministrativi e penali. Tuttavia, nei procedimenti penali, l'imputato/indagato gode di diritti più ampi che negli altri procedimenti. La maggior parte degli esperti giudiziari è nominata nell'ambito del procedimento pregiudiziale, prima del processo. Almeno la metà delle richieste di nomina di un esperto è presentata nell'ambito di un procedimento preliminare. La nomina di esperti nel corso del procedimento principale avviene raramente.
1. Nomina degli esperti
In Lussemburgo gli esperti giudiziari sono nominati dagli organi giurisdizionali o chiamati dalle parti. Soltanto i giudici possono nominare esperti aventi la qualifica di esperti giudiziari, su richiesta delle parti o di propria iniziativa. In ambito penale, è spesso il giudice per le indagini preliminari a nominare l'esperto, su richiesta dell'indagato o su richiesta del procuratore. Il giudice per le indagini preliminari può anche nominare l'esperto di propria iniziativa. Poiché la decisione del giudice per le indagini preliminari è una decisione preliminare, non si applica il principio del contraddittorio.
In ambito penale, vigono norme speciali riguardanti i co-esperti o contro-esperti ai quali può ricorrere l'imputato/indagato.
In ambito civile, commerciale e amministrativo, un esperto può essere nominato prima del processo in caso di particolare urgenza.
a) Nomina a cura di un organo giurisdizionale
Nel corso del procedimento principale, l'organo giurisdizionale nomina un esperto giudiziario qualora abbia necessità di consigli su questioni di carattere tecnico emerse durante il procedimento. Gli organi giurisdizionali possono nominarlo su richiesta delle parti o di propria iniziativa. Gli esperti devono segnalare qualsiasi conflitto d'interesse con una delle parti.
È possibile che un esperto sia nominato prima del processo se la causa presenta un carattere di urgenza oppure se la perizia è necessaria in vista di un ulteriore procedimento ai fini del giudizio di merito. La nomina dell'esperto in questa fase preliminare è l'unico oggetto del procedimento ed è necessario che le parti presentino un'apposita domanda. In generale, non è possibile avviare questo procedimento senza che il convenuto abbia la possibilità di essere ascoltato dal giudice. Tuttavia, in caso di estrema urgenza, è possibile che gli esperti giudiziari siano nominati immediatamente, il convenuto dovrà allora avere la possibilità di essere ascoltato in un momento successivo.
Quando richiedono la nomina di un esperto giudiziario o avanzano osservazioni sulla proposta dell'organo giurisdizionale di nominarne uno, le parti possono proporre nomi e mettersi d'accordo su un esperto in particolare. Se un organo giurisdizionale decide di nominare un esperto giudiziario di propria iniziativa, deve informarne le parti e sollecitarne le osservazioni prima di prendere una decisione a tale riguardo. Gli organi giurisdizionali non sono tenuti a nominare gli esperti che figurano nell'elenco, ma di solito scelgono questa strada.
b) Nomina a cura delle parti
Benché le parti non nominino mai gli esperti giudiziari, possono essere coinvolte nella nomina di un esperto da parte dell'organo giurisdizionale. Possono accordarsi sull'incarico dell'esperto, sulla ripartizione dei costi e persino sul ricorso a un esperto specifico. In tal caso, inviano una lettera di nomina comune all'esperto scelto. Se le due parti sono d'accordo, il giudice può autorizzare la nomina di tale esperto. Ciò accade molto spesso nei procedimenti pregiudiziali.
2. Procedimento (civile)
Una volta nominato, l'esperto giudiziario convoca le parti per discutere del caso insieme ad esse. Gli esperti solitamente comunicano con le parti tramite gli avvocati e informano anche l'organo giurisdizionale sugli sviluppi della causa. Le modalità con cui avviene tale comunicazione non sono disciplinate da alcuna normativa specifica, eccetto l'obbligo di rispettare sempre il principio di procedimento in contraddittorio: ciascuna parte ha il diritto di presentare in qualsiasi momento le proprie osservazioni su tutti gli elementi della causa.
Tale principio è limitato da due fattori riguardanti gli esami condotti dagli esperti su aspetti meramente fattuali e le indagini che incidono sulla sfera privata (ossia gli esami medici). In tal caso, tuttavia, l'esperto deve presentare i risultati dell'esame alle altre parti prima di concludere la propria relazione.
L'organo giurisdizionale competente verifica i progressi dell'esame dell'esperto. Quando è adito a tale fine, l'organo giurisdizionale può stabilire che l'esperto non è sufficientemente qualificato e nominarne un altro. Nella maggior parte dei casi, viene nominato un solo esperto. Non esiste quindi un procedimento con il quale ha luogo una riunione di esperti prima del processo per circoscrivere le questioni.
a) Relazione dell'esperto
L'esperto presenta la propria relazione per iscritto. Tale relazione non deve rispettare una struttura particolare. L'esperto ha l'obbligo di svolgere il proprio incarico in modo corretto e nel rispetto del principio del contraddittorio. Deve trattare tutte le questioni di fatto previste nel suo incarico, ma non è autorizzato ad affrontare questioni di diritto. Il mandato dell'esperto sarà limitato dall'organo giurisdizionale, a meno che non si tratti di procedimenti in cui l'esperto è stato nominato dalle parti, senza l'intervento del giudice, nel qual caso si occuperà dei quesiti presentati da queste ultime.
La relazione preliminare non è obbligatoria, ma può essere prodotta qualora le circostanze del caso lo richiedessero. In particolare, ciò avviene qualora, nel corso dell'esecuzione dell'incarico, emergessero nuovi quesiti oppure qualora le parti non collaborassero con l'esperto.
I casi in cui l'esperto potrebbe essere tenuto a fornire una relazione supplementare sono rari. Ciò può verificarsi qualora l'esperto non abbia risposto a tutti i quesiti previsti nel suo incarico, oppure qualora emergessero quesiti supplementari in un momento successivo. L'organo giurisdizionale emetterà una nuova ordinanza che indicherà la necessità di ricevere ulteriori informazioni e preciserà i quesiti che necessitano di risposta. Le parti possono rivolgere al giudice una richiesta di ulteriori informazioni. Nella pratica è tuttavia più probabile che sia nominato un altro esperto, a seconda di quanto le parti sono soddisfatte della prima relazione.
Le relazioni degli esperti possono essere impugnate sia nelle osservazioni delle parti che attraverso una controperizia. Gli organi giurisdizionali non sono vincolati dal parere espresso nelle relazioni degli esperti. In base alla giurisprudenza, l'organo giurisdizionale ha la facoltà di scostarsi dal parere dell'esperto se ciò è giustificato da motivazioni valide, vale a dire se una o entrambe le parti dimostrano che l'esperto ha commesso un errore. Le relazioni basate sul principio del contraddittorio hanno lo stesso valore probatorio, a prescindere dal fatto che l'esperto sia stato nominato dall'organo giurisdizionale o dalle parti. Le relazioni presentate su iniziativa di una parte, le relazioni basate sul principio del contraddittorio nonché le relazioni redatte senza che l'esperto abbia rispettato tale principio possono essere prodotte e discusse nel processo, ma non hanno la stessa forza probatoria delle relazioni presentate in virtù di tale principio.
b) Partecipazione all'udienza
Non è necessario che gli esperti siano presenti a un'udienza preliminare. Devono essere presenti per rispondere ai quesiti dell'organo giurisdizionale dopo aver consegnato la propria relazione. Non sono soggetti ad esame in contraddittorio dinanzi all'organo giurisdizionale.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.