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I. Elenchi e registri dei periti

Il ministero della Giustizia della Repubblica di Slovenia tiene un albo dei periti.
Tale albo è pubblicamente accessibile qui.

Sebbene la legge slovena non fornisca una definizione di perito testimone, esiste una distinzione tra periti testimoni, periti e periti legali.

Non tutti i periti sono iscritti all'albo che riguarda solo i tribunali (periti giudiziari). L'albo è suddiviso in 50 categorie per circa 1000 periti.

II. Qualifiche dei periti

L'articolo 16 della legge slovena relativa ai periti giudiziari, agli stimatori certificati e agli interpreti giudiziari stabilisce i criteri che i periti devono soddisfare per essere iscritti all'albo. Tra tali requisiti figurano i seguenti:

  • avere la cittadinanza della Repubblica di Slovenia o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo e avere un'ottima padronanza della lingua slovena;
  • non aver subito una condanna passata in giudicato per un reato premeditato perseguito d'ufficio fatto che renderebbe moralmente inadatti a fornire perizie giudiziarie, poiché l'imparzialità o l'espletamento professionale dell'ufficio potrebbero essere compromessi o la reputazione dell'organo giurisdizionale potrebbe essere danneggiata;
  • avere un'istruzione universitaria di livello precedente alla dichiarazione di Bologna o aver concluso un programma di studi di livello master posteriore alla dichiarazione di Bologna e possedere adeguate conoscenze professionali, abilità ed esperienza per un particolare ufficio peritale;
  • avere sei anni di esperienza nella materia di competenza tecnica prescelta;
  • non svolgere un'attività incompatibile con la perizia giudiziaria.

La persona che desidera essere nominata perito giudiziario presenta al ministero della Giustizia la domanda di nomina tramite il modulo prescritto e sulla base di un invito aperto. Al fine di valutare le conoscenze tecniche, le abilità e l'esperienza del candidato, il ministro ordina una speciale prova di idoneità. Il ministero emette quindi una decisione e il perito presta giuramento.
Per essere iscritto all'albo, non è necessario che il perito sottoscriva un codice di condotta o deontologico.

Esistono requisiti relativi alla formazione professionale continua. I periti giudiziari devono aggiornare costantemente le loro conoscenze e metodi applicati nella professione, o partecipare a consulenze e a corsi di formazione professionale organizzati da un'autorità statale competente, da un'organizzazione autorizzata, da un ordine professionale o da un altro ente professionale. Cinque anni dopo la data di nomina e in seguito ogni cinque anni, tutti i periti giudiziari sono tenuti a presentare al consiglio dei periti che ne verifica l'idoneità, gli attestati della formazione professionale svolta negli cinque anni precedenti.

La formazione professionale generale comprende le conoscenze di base nelle materie seguenti: organizzazione costituzionale della Repubblica di Slovenia, organizzazione e funzionamento del sistema giudiziario, procedure giudiziarie, regimi probatori, disposizioni giuridiche sui diritti e doveri di periti, stimatori o interpreti giudiziari, diritto e istituzioni dell'Unione europea e altri argomenti relativi all'ufficio di periti, stimatori o interpreti giudiziari.

La formazione professionale specifica comprende competenze speciali nelle singole materie di competenza tecnica e nei sottosettori dell'ufficio di perito.

I periti non sono obbligati ad essere membri di un ordine professionale per essere iscritti all'albo.
Il ministro può rimuovere definitivamente un perito dall'albo nei casi seguenti:

  • se il diritto ad assumere l'incarico di perito viene definitivamente revocato nell'ambito di un procedimento disciplinare;
  • se un perito fornisce una dichiarazione scritta secondo cui non desidera più fornire perizie giudiziarie;
  • in caso di revoca del perito;
  • se il perito è accusato di un reato perseguito d'ufficio e può essere punito con una reclusione superiore a due anni, il ministero lo sospende dalla sezione pubblica dell'elenco entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione relativa al fatto. La reintegrazione nella sezione pubblica dell'elenco è effettuata dopo la cessazione dei motivi della sospensione.

III. Remunerazione dei periti

La remunerazione dei periti nominati dal giudice è regolamentata. L'importo della remunerazione dipende, tra le altre cose, dal numero di pagine del fascicolo depositato presso il tribunale, dal tempo dedicato alle indagini e alla preparazione dell'udienza, dalla necessità di raccogliere ed esaminare documentazione aggiuntiva, dalla necessità di un'indagine e dalla complessità del caso. Oltre alla remunerazione, i periti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

Le parti possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato per quanto riguarda la remunerazione del perito secondo le tariffe prescritte.

Nella sua sentenza il giudice stabilisce a quale parte o a quali parti incombe il compenso del perito.

IV. Responsabilità dei periti

La legge non impone limiti alla responsabilità del perito, ma si applicano norme generali. I periti non hanno l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

La legge sui periti giudiziari, gli stimatori certificati e gli interpreti giudiziari purtroppo non è disponibile online in inglese.

1. Nomina dei periti

1a. Nomina a cura del giudice

Il giudice può nominare qualsiasi persona che ritenga idonea e competente. Nella maggior parte dei casi tuttavia nomina un perito iscritto all'albo.

1b. Nomina a cura delle parti

Le parti possono contestare la perizia ordinata dal giudice e far produrre una controperizia a loro spese.

2. Procedura

A) Procedura civile

Le parti sono tenute a fornire informazioni, istruzioni e domande dettagliate al perito.
Il perito può contattare le parti qualora sia necessario per la sua perizia.

Il giudice non controlla l'andamento delle indagini dei periti i quali devono tuttavia informare il giudice se prevedono di poter espletare o meno il loro ufficio nei tempi stabiliti. Non esiste un controllo di qualità. La perizia non vincola i giudici.

Le parti possono contestare la relazione con dichiarazioni o fornendo una controperizia prima che il giudice emetta la sentenza

Il giudice può ordinare una relazione aggiuntiva se necessita di maggiori informazioni o se una parte pone ulteriori domande.

La perizia non vincola il giudice, ma generalmente è tenuta in considerazione ai fini della sentenza.

1. Relazione peritale

Il perito consegna la sua relazione per iscritto o la fornisce oralmente se il giudice lo desidera.

Nella relazione finale, il perito deve rispondere alle argomentazioni delle parti. Non esistono né una struttura prescritta per la relazione né altri requisiti specifici a cui i periti debbano aderire nella stesura.

La legge sui periti giudiziari, gli stimatori certificati e gli interpreti giudiziari disciplina gli orientamenti generali e specifici per la preparazione delle perizie, pubblicati sul sito web del ministero della Giustizia. Gli orientamenti sono approvati dal consiglio dei periti e comprendono un'indicazione uniforme riguardante la struttura delle perizie e le istruzioni per la loro preparazione. Gli orientamenti generali e specifici sulle materie e sui sottosettori di competenza tecnica dei periti giudiziari devono essere adottati e pubblicati sul sito web del ministero entro due anni dalla data di applicazione della legge sopra citata (entro il 1° gennaio 2021).

2. Udienze

I periti sono tenuti a presenziare all'udienza se il giudice lo richiede.

B) Altro

Le altre procedure sono in gran parte identiche alla procedura civile.

 

Le presenti informazioni sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" dai contatti nazionali selezionati dall'Istituto europeo della perizia e del perito (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 22/12/2020

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