Nell’ambito delle cause di diritto di famiglia in Austria il giudice deve in primo luogo sforzarsi di trovare soluzioni conciliatorie. A tal fine può anche ordinare una udienza preliminare sulla mediazione o raccomandare una mediazione (articolo 107, paragrafo 3 Z 2, della legge sulle procedure non contenziose Außerstreitgesetz). I gruppi di mediazione composti da rappresentanti di entrambe le nazionalità soddisfano le esigenze della mediazione familiare in Austria, ma devono essere costituiti ad hoc mediante l’intervento del ministro federale della giustizia (Bundesministerium für Justiz), agente in qualità di autorità centrale e associazioni di mediazione private.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.