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MEDIAZIONE
Il 1° novembre 2015 è entrata in vigore nella Repubblica di Croazia la nuova legge sul diritto di famiglia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 103/15 e 98/19). Essa consiste in 10 parti distinte, in cui la settima parte disciplina il settore della consultazione obbligatoria e della mediazione familiare.
La consultazione obbligatoria è un modo per aiutare i membri della famiglia a raggiungere accordi relative a relazioni familiari, con un'attenzione particolare alla tutela delle relazioni familiari che comprendono un figlio minore e alle conseguenze dal punto di vista giuridico di un eventuale mancato accordo, con il relativo avvio di procedimenti giudiziari nei quali si dispone relativamente ai diritti del minore. La consultazione familiare obbligatoria viene eseguita da un gruppo di esperti dell'ufficio competente dell'istituto croato di azione sociale in funzione del luogo di residenza permanente o temporanea del minore o del luogo dell'ultima residenza permanente o temporanea congiunta dei coniugi o dei conviventi. In base alla legge sul diritto di famiglia, la consultazione obbligatoria non va svolta prima di aver avviato un procedimento esecutivo oppure per l'ottenimento di provvedimenti provvisori. I membri della famiglia prendono parte alla consultazione familiare obbligatoria di persona e senza un intermediario che li rappresenta.
La consultazione familiare obbligatoria si svolge: 1) prima dell'avvio di un procedimento di divorzio di coniugi che hanno un figlio minore (in comune); e 2) prima dell'avvio di altri procedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale e alle relazioni personali con il minore. Prima dell'avvio di un procedimento di divorzio, la consultazione familiare obbligatoria relativa a uno dei coniugi o a entrambi allorché: 1) sono privati della capacità di agire, nel caso in cui non siano in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei loro atti, anche con l'assistenza di un professionista; 2) non abbiano capacità di intendere e di volere; oppure 3) il loro luogo di residenza permanente o temporaneo è sconosciuto.
La consultazione familiare obbligatoria viene realizzata su richiesta delle parti che dev'essere presentata per iscritto al centro d'assistenza sociale o con dichiarazione orale inserita in un verbale. Dopo aver ricevuto una richiesta di consultazione familiare obbligatoria il centro d'assistenza sociale deve fissare la data del colloquio e convocare le parti. Eccezionalmente, nel caso in cui il centro d'assistenza sociale ritenga che nel caso di specie un colloquio comune sarebbe inutile o nel caso tale richiesta sia stata presentata da una delle parti o da entrambe per motivi specifici, verranno fissati e svolti colloqui separati con le parti.
La mediazione familiare è un procedimento al quale i membri della famiglia partecipano volontariamente. In deroga a questo principio, il primo colloquio della mediazione familiare è obbligatorio prima dell'avvio di un procedimento di divorzio.
La mediazione familiare consiste in un procedimento nell'ambito del quale le parti tentano una composizione bonaria delle controversie in materia di relazioni familiari con l'assistenza di uno o più mediatori familiari. Il mediatore familiare dev'essere imparziale, con una formazione specializzata e dev'essere iscritto al registro dei mediatori familiari. Il principale obiettivo della mediazione familiare è quello di realizzare un piano relativo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e ad altri accordi relativi al figlio minore. Oltre alla realizzazione di tale obiettivo, nell'ambito di una mediazione familiare, le parti possono anche accordarsi su tutti gli altri punti controversi di natura patrimoniale o extrapatrimoniale.
La mediazione familiare non può tenersi allorché: 1) il gruppo di specialisti del centro d'assistenza sociale o il mediatore familiare ritiene che la partecipazione su un piano di parità dei coniugi alla mediazione sia impossibile a causa di violenze domestiche; 2) uno dei coniugi o entrambi sono privi della capacità di agire e non sono in grado di comprendere il significato e le conseguenze giuridiche dei loro atti anche con l'aiuto di un professionista; 3) uno dei coniugi o entrambi non sono capaci di intendere e di volere; e 4) il luogo di residenza permanente o temporanea del coniuge è sconosciuto.
La mediazione familiare può essere svolta indipendentemente da un procedimento giudiziario, prima che venga adito il giudice competente, nel corso del procedimento o dopo la sua conclusione. Conformemente alla legge sul diritto di famiglia la mediazione familiare non si svolge prima dell'avvio di un procedimento d'esecuzione o di un procedimento per ottenere provvedimenti provvisori. Eccezionalmente nel corso di un procedimento esecutivo nell'ambito dell'esercizio di relazioni personali con il minore, il giudice può proporre alle parti di ricorrere alla mediazione familiare. Infatti, dopo aver sentito le parti e viste le circostanze della controversia il giudice può differire l'esecuzione di trenta giorni e disporre che si tenga un colloquio del minore con uno specialista o proporre alle parti di ricorrere alla mediazione familiare per arrivare a una composizione bonaria della controversia e, eventualmente, il giudice può emettere un'ordinanza nella quale precisa in modo più dettagliato le modalità in cui si terranno le relazioni personali nel corso della durata del colloquio con lo specialista o della mediazione familiare; tuttavia, il giudice non procederà in questo senso nel caso in cui i tentativi di mediazione familiare non abbiano dato esito positivo o nel caso in cui occorra emettere provvedimenti urgenti.
Il mediatore familiare e tutti coloro che partecipano alla mediazione familiare sono tenuti a mantenere la riservatezza delle informazioni e dei dati venuti a loro conoscenza nel corso della mediazione nei confronti dei terzi, salvo che 1) nel caso in cui la divulgazione di informazioni sia indispensabile per l'attuazione o l'esecuzione dell'accordo; oppure 2) nel caso in cui la divulgazione di informazioni sia indispensabile al fine di tutelare il minore da danni al suo benessere o per evitare qualsiasi rischio per l'integrità fisica o psichica della persona. Il mediatore familiare è tenuto a informare le parti della portata del principio della riservatezza.
Per quanto riguarda l'accordo raggiunto nell'ambito della mediazione familiare, la legge sul diritto di famiglia dispone che il piano relativo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale o di altri accordi convenuti nell'ambito della mediazione familiare devono essere oggetto di relazioni scritte e firmate da tutte le parti e che acquisiscono l'esecutività dopo l'omologazione da parte del tribunale nell'ambito di un procedimento stragiudiziale avviato dalle parti.
Qualora le parti non raggiungano un accordo quanto al piano relativo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale o su un altro punto controverso relativo alle relazioni familiari, il mediatore familiare indicherà nella relazione di chiusura della mediazione familiare se le due parti hanno partecipato attivamente al procedimento. La relazione di chiusura della mediazione familiare viene trasmessa alle parti. Il mediatore familiare trasmetterà la relazione di chiusura della mediazione familiare al tribunale che ha sospeso il procedimento per realizzare la mediazione familiare.
Nel caso in cui le parti propongano di comune accordo nell'ambito del procedimento giudiziario di risolvere la loro controversia con la mediazione familiare, il tribunale può sospendere il procedimento e, in questo caso, fissare un termine di tre mesi nel corso del quale le parti potranno tentare di risolvere la controversia con la mediazione familiare. Qualora nel corso del procedimento il tribunale ritenga che le controversie in materia di relazioni familiari possano essere risolte con una composizione bonaria può anche proporre alle parti di ricorrere alla mediazione familiare. Nel caso in cui le parti accettino la mediazione familiare, il tribunale sospenderà il procedimento e fisserà un termine di tre mesi nel corso del quale le parti potranno tentare di risolvere la loro controversia per mezzo della mediazione familiare. Qualora le parti non riescano a risolvere la loro controversia per mezzo della mediazione familiare o qualora le parti chiedano la riassunzione del procedimento giudiziario prima della scadenza del detto termine, il tribunale procederà alla riassunzione del procedimento giudiziario. Prima di decidere la sospensione del procedimento il tribunale è tenuto a valutare se una sospensione sia opportuna, considerata l'esigenza di agire rapidamente nelle cause in cui deve pronunciarsi sui diritti e sugli interessi di un minore.
Nell'ambito della mediazione familiare il mediatore è tenuto a informare le parti dei loro obblighi affinché vigilino sul benessere del minore e permetterà al minore di esprimere la sua opinione nell'ambito della mediazione con il consenso dei genitori.
Il mediatore familiare che ha svolto la mediazione familiare non deve prendere parte alla redazione di un parere che dev'essere rilasciato da un esperto o di una valutazione sulla famiglia, né può partecipare in qualsiasi modo al procedimento giudiziario avviato per risolvere la controversia delle parti che hanno fatto ricorso alla mediazione familiare, salvo che nei casi previsti dalla legge.
Qualora la mediazione familiare venga svolta da mediatori familiari che sono dipendenti di un centro d'assistenza sociale, gli onorari dei mediatori familiari non sono a carico delle parti. Qualora la mediazione familiare sia svolta da mediatori che esercitano al di fuori del sistema dei centri di assistenza sociale, le spese dei loro servizi sono a carico delle parti.
Le disposizioni sulla mediazione si applicano di conseguenza alla mediazione familiare.
Per maggiori informazioni si può consultare:
la legge sulla famiglia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 103/15 e 98/19);
il regolamento relativo alla consultazione familiare obbligatoria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, n. 123/15);
il regolamento relativo alla mediazione familiare (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 123/15, 132/15 e 132/17);
la legge sulla mediazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, n. 18/11).
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