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La mediazione familiare transfrontaliera è promossa dagli strumenti internazionali ed europei di cooperazione con l'obiettivo di favorire la risoluzione pacifica e rapida delle controversie. La Francia ha istituito, all'interno della propria autorità centrale, un'unità speciale volta a incentivare il ricorso alla mediazione nelle controversie transfrontaliere. In tal senso è importante presentare anche la normativa nazionale in materia di mediazione, che si applica anche nelle controversie transfrontaliere.
Quadro normativo nazionale
La mediazione giudiziaria è stata introdotta in Francia dalla legge n. 95-125 dell'8 febbraio 1995, seguita dal decreto n. 2012-66 del 22 luglio 1996. Qualsiasi giudice investito di una controversia può, con il consenso delle parti, designare un mediatore quale terzo qualificato, imparziale e indipendente.
La legge dell'8 febbraio 1995 è stata modificata dall'ordinanza n. 2011-1540 del 16 novembre 2011, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008. Questa legge definisce la mediazione come qualsiasi processo strutturato in cui due o più parti tentano di raggiungere un accordo, in vista della composizione amichevole delle loro controversie con l'aiuto di un terzo. La legge in questione instaura un regime comune a tutte le mediazioni.
Per quanto riguarda la mediazione familiare, esiste un diploma di Stato istituito con decreto del 2 dicembre 2003 (articoli R.451-66 e seguenti del Code de l'Action Sociale et des Famille (codice dell'azione sociale e delle famiglie)) e con i decreti del 12 febbraio 2004 e del 19 marzo 2012. Tuttavia, ad oggi, questo diploma non è obbligatorio per esercitare come mediatore familiare, in quanto la mediazione familiare non è una professione regolamentata.
È possibile ricorrere alla mediazione familiare:
1) al di fuori dell'intervento giudiziario: si tratta della mediazione familiare cosiddetta convenzionale; in questo caso il mediatore è investito direttamente dalle parti;
2) durante il procedimento giudiziario: articolo 1071 del code de procédure civile (codice di procedura civile), articolo 255 e articolo 373-2-10 del code civil (codice civile);
- il giudice competente in materia familiare (juge aux affaires familiales) può proporre alle parti una misura di mediazione e, una volta ottenuto il loro consenso, può designare un mediatore familiare;
- il giudice competente in materia familiare può ingiungere alle parti di incontrare un mediatore familiare che le informerà dell'oggetto e dello svolgimento della mediazione familiare.
L'accordo derivante dalla mediazione familiare può essere omologato dal giudice competente in materia familiare (articoli 1534, 1565 e seguenti del codice di procedura civile). Il giudice omologa l'accordo salvo nel caso in cui accerti che quest'ultimo non tutela sufficientemente l'interesse del bambino, che il consenso dei genitori non è stato espresso liberamente (articolo 373-2-7, comma 2 del codice civile) o più in generale se tale accordo può compromettere l'ordine pubblico.
- Quando è condotta dall'Unità di mediazione familiare internazionale (Cellule de médiation familiale internationale – CMFI), la mediazione familiare è gratuita. Quando le parti la affidano a un mediatore privato è invece a pagamento. La partecipazione finanziaria delle parti segue un tariffario ufficiale obbligatorio per i servizi di mediazione, basato sul principio del pagamento per seduta e a persona, variabile in base ai redditi delle parti (ricorso al patrocinio a spese dello Stato o alla Cassa per gli assegni familiari (Caisse d'Allocations Familiales)). Collegamento alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile: cliccare qui (56 Kb)
- Collegamento alla pagina informativa del ministero della Giustizia sulla mediazione familiare
- Collegamento agli elenchi di mediatori: per trovare il servizio di mediazione familiare più vicino, effettuare la ricerca inserendo "médiation familiale" nel campo "catégorie" del sito Justice en région.
Mediazione familiare internazionale
La mediazione familiare internazionale è prevista dagli strumenti di cooperazione internazionale in materia familiare (Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 e regolamento Bruxelles II bis) per promuovere le soluzioni amichevoli volte a ottenere il ritorno dei minori nei casi di sottrazione internazionale o di accordo sull'esercizio del diritto di visita di un genitore.
Gli interessati possono:
1) rivolgersi a mediatori che esercitano in contesti associativi o a titolo di libera professione: un elenco dei mediatori che possono intervenire nella mediazione familiare internazionale è disponibile all'indirizzo: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (oppure cliccare qui);
2) ricorrere alla mediazione attraverso l'apposita cellula di mediazione familiare internazionale in seno all'ufficio del ministero della Giustizia che svolge la funzione di autorità centrale francese per le Convenzioni dell'Aia del 25 ottobre 1980 e del 19 ottobre 1996 e per il regolamento Bruxelles II bis. L'autorità centrale propone il ricorso alla mediazione nei dossier di cooperazione di cui è incaricata, ma può anche intervenire, a seconda delle situazioni, al di fuori di tali dossier, nelle cause di trasferimento illecito di minori, di diritti di visita transfrontalieri e di protezione di minori in situazioni transfrontaliere.
Per avviare una mediazione, almeno uno dei genitori deve risiedere in Francia e l'altro all'estero, quale che sia la loro cittadinanza. La cellula di mediazione, investita di una domanda di mediazione familiare internazionale da uno dei genitori la propone all'altro genitore. Il procedimento deve avvenire su base volontaria: non può esserci costrizione in un processo di mediazione familiare internazionale. I mediatori della cellula svolgono il loro compito con imparzialità e diligenza, e la mediazione è sottoposta al principio di riservatezza.
La mediazione effettuata nell'ambito dell'unità di mediazione familiare internazionale del ministero della Giustizia è gratuita. La domanda, corredata dei documenti relativi ai procedimenti passati o in corso in Francia o all'estero, deve essere presentata a mezzo posta al seguente indirizzo:
Ministère de la Justice
Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP
Cellule de médiation familiale internationale
13 place Vendôme
75 042 Paris Cedex 01 - France
La domanda può essere presentata anche per posta elettronica all'indirizzo: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Collegamento al sito Internet del ministero della Giustizia francese (unità della mediazione familiare internazionale): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html
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