- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Gli organi mittenti sono: i tribunali circondariali (okrajna sodišča), i tribunali distrettuali (okrožna sodišča), il tribunale sociale e del lavoro (delovno in socialno sodišče), il tribunale amministrativo (upravno sodišče), i tribunali superiori (višja sodišča), la corte suprema (Vrhovno sodišče), la corte costituzionale (Ustavno sodišče) e l'ufficio del procuratore generale (državno odvetništvo).
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Tutti i tribunali regionali sono organi riceventi.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
La Slovenia accetta i moduli standard compilati in sloveno o in inglese.
Articolo 3 - Autorità centrale
Ministrstvo za pravosodje (ministero della Giustizia)
Župančičeva 3
SLO-1000 Lubiana
Telefono: +386 1369 53 42
Fax: +386 1369 57 83
E-mail: gp.mp@gov.si
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
La Slovenia accetta i moduli standard compilati in sloveno o in inglese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Il diritto sloveno non prevede che un atto debba essere notificato o comunicato entro un dato termine.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
La Slovenia accetta i certificati compilati in sloveno o in inglese.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- La Slovenia non si oppone alla notificazione o alla comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari, alle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1.
- La Slovenia si oppone alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari alle persone residenti in Slovenia, tramite agenti diplomatici o consolari di altri paesi, a meno che la notificazione o la comunicazione dell'atto non sia diretta a un cittadino dello Stato membro da cui proviene il documento.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
Il diritto sloveno non consente la notificazione o comunicazione diretta.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Nonostante le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, il giudice può decidere benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna se sussistono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro il termine di un anno a decorrere dal momento della pronuncia della decisione.
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