- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Modalità di ricevimento di cui dispongono questi organi:
- Invio mediante posta ordinaria
- Trasmissione con altri servizi di spedizione (ad esempio corriere espresso)
- Trasmissione mediante posta elettronica
- Trasmissione via fax
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Il modulo può essere compilato in tedesco o in inglese.
Articolo 3 - Autorità centrale
L’autorità centrale è il Ministero federale della giustizia.
Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
1070 Wien
Tel.: (43-1) 52152-2141
Fax: (43-1) 52152-2829
E-mail: team.z@bmj.gv.at
Conoscenze linguistiche: tedesco e inglese.
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Il modulo di domanda (modulo standard di cui all'allegato I) può essere compilato in inglese e in tedesco.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
I documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, non sembra siano ancora previsti dal diritto austriaco.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Il certificato (modulo standard di cui all'allegato I) può essere compilato in tedesco e in inglese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
Non esiste un importo forfettario da pagare.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La repubblica d'Austria non intende opporsi all'utilizzo sul suo territorio della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La comunicazione o la notifica diretta di atti giuridici da parte di funzionari ministeriali, funzionari o di altre persone competenti dello Stato membro richiesto non sono autorizzate dal diritto austriaco.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Il giudice austriaci possono, fatto salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, decidere alle condizioni previste al paragrafo 2.
La Repubblica d'Austria non fissa alcun termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma per il deposito di una domanda intesa a rimuovere la preclusione.
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