- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi a disposizione di tali soggetti sono i seguenti: posta, telefono, fax e e-mail.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Lingue che possono essere utilizzate per compilare il modulo standard : francese, neerlandese, tedesco e inglese.
Articolo 3 - Autorità centrale
L'autorità centrale è la Camera nazionale degli ufficiali giudiziari (Chambre nationale des huissiers de justice).
Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Avenue Henri Jaspar 93
BE-1060 Bruxelles
Tel. (+32 2)5380092
Fax (+32 2)5394111
E-mail: info@nkgb-cnhb.be
Talune informazioni possono essere comunicate per posta, per fax, per e-mail o per telefono.
Conoscenze linguistiche : francese, neerlandese, tedesco e inglese.
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Il modulo standard per la domanda è inoltre accettato in inglese oltre al francese, al neerlandese e al tedesco.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Il Belgio applica un sistema di doppia data per stabilire il momento di una comunicazione o di una notifica; infatti, la data da tenere in considerazione come quella del momento della comunicazione o della notifica è diversa a seconda che si tratti di quella che si riferisce al destinatario dell'atto oppure di quella che si riferisce al mittente.
Conformemente all'articolo 53bis del codice di procedura giudiziaria belga, rispetto al destinatario, e a meno che la legge non disponga altrimenti, i termini che decorrono da una comunicazione e/o notifica sono calcolati a partire:
1° nel caso in cui la comunicazione e/o la notifica sia effettuata mediante plico giudiziario o con raccomandata con avviso di ricevuta, dal primo giorno seguente quello in cui il plico è stato presentato al domicilio del destinatario, o, eventualmente presso la sua residenza o il domicilio eletto;
2° nel caso in cui la comunicazione e/o la notifica sia effettuata mediante raccomandata oppure con lettera semplice, dal terzo giorno lavorativo seguente in cui il plico è stato consegnato agli uffici postali, salvo che il destinatario fornisca prova contraria.
Rispetto al mittente si considera la data di invio (oppure la data del deposito alla posta o in cancelleria) la quale vale come data di notifica o di comunicazione.
Pertanto, nel caso in cui una parte processuale che risulta soccombente in primo grado voglia presentare appello, deve avere la possibilità di agire in tal senso senza attendere il compimento della formalità della notifica della sentenza.
Inoltre, nel caso in cui un soggetto intenda interrompere una prescrizione, dovrà notificare un atto d'interruzione (atto stragiudiziale).
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Il Belgio accetta il fatto che il modulo per l'attestazione sia compilato in inglese, oltre al francese, al neerlandese e al tedesco.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
Le spese di notifica da versare all'ufficiale giudiziario corrispondono a un diritto forfettario di 165 euro (IVA belga inclusa) e vanno pagate dall'istante per ciascun atto notificato e destinato a una persona fisica o giuridica. Tale importo o una parte di quest'ultimo può essere richiesto dall'ufficiale giudiziario prima di qualsiasi suo intervento. In caso di applicazione dell'IVA dello Stato d'origine sulle spese di notifica in base alla normativa europea relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'ufficiale giudiziario rimborsa quanto percepito eventualmente in eccesso. Tale pagamento va effettuato direttamente tramite una banca o un istituto finanziario riconosciuto dal paese dell'istante in Belgio e le spese per le commissioni bancarie sono a carico dell'ordinante.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Il Belgio si oppone all'utilizzo sul suo territorio della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
Il Belgio non si oppone alla possibilità di notifica o di comunicazione diretta di cui all'articolo 15.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
In Belgio i giudici, nonostante quanto disposto al paragrafo 1, possono pronunciarsi nel caso in cui siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.
La remissione in termini prevista al paragrafo 4 va presentata entro un anno a partire dalla pronuncia della decisione.
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