- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
L'organo mittente incaricato della notifica all'estero delle comunicazioni giudiziarie e dei giuramenti è la giurisdizione dinanzi alla quale la causa è pendente.
L'organo mittente per la notifica di documenti extragiudiziali all'estero è la corte distrettuale (rayonen sad) avente giurisdizione per l'indirizzo attuale o permanente della notifica della persona o dell'ente che richiede la notifica; per i documenti certificati da un notaio la corte distrettuale (rayonen sad) competente per il distretto nel quale il notaio esercita la sua attività.
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
L'organo ricevente nel caso della Repubblica di Bulgaria è la corte distrettuale (rayonen sad) nella cui giurisdizione i documenti devono essere notificati.
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Le corti distrettuali accettano le consegne effettuate mediante posta delle domande di notifica o delle notifiche e dei relativi documenti allegati da notificare.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Le corti distrettuali accettano i formulari standard redatti in bulgaro, inglese o francese.
Articolo 3 - Autorità centrale
L'autorità centrale è il Ministero della giustizia.
Direzione "Cooperazione giuridica internazionale e affari europei"
Tel.: +359 2 9237 413
+359 2 9237 544
+359 2 9237 576
Fax: +3592 9809223
e-mail: civil@justice.government.bg
1, Ulitsa Slavyanska
PO Box 1040, Sofia
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Il formulario di domanda tipo della trasmissione di documenti può essere completato in bulgaro, inglese o francese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
La legislazione bulgara non specifica un termine per la notifica dei documenti.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
La Repubblica di Bulgaria autorizza la redazione del certificato di notifica della copia dei documenti notificati in bulgaro, in inglese o in francese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
La legislazione bulgara non prevede una tassa per la notifica dei documenti effettuata normalmente. Qualora si faccia ricorso a un particolare metodo di notifica verrà applicata una tassa il cui importo è determinato conformemente al tariffario allegato alla legge sulle funzioni degli ufficiali giudiziari privati.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la Repubblica di Bulgaria dichiara che non è autorizzata la notifica nel territorio bulgaro di documenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, salvo che il destinatario sia un cittadino di uno Stato membro nel quale il documento è stato redatto (articolo 608 del codice di procedura civile).
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La notifica diretta ai sensi dell'articolo 15 non è consentita ai sensi della legislazione bulgara (articolo 613 del codice di procedura civile).
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
La Repubblica di Bulgaria dichiara che non intende avvalersi della possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 2.
Le domande ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 possono essere introdotte entro il termine di un anno dalla data di pronuncia della sentenza.
Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
La Repubblica di Bulgaria non aderisce e non ha concluso nessun accordo, compatibile con il regolamento al fine di accelerare o di semplificare ulteriormente le procedure di trasmissione dei documenti.
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