- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Gli organi mittenti sono gli organi giurisdizionali:
Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse
c/o Retten på Frederiksberg
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg
Tel. +45 99 68 50 70
Email: udlandsforkyndelse@domstol.dk
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
L'organo ricevente è il ministero della Giustizia.
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
DK Danemark
Tel. +45 72 26 84 00
Fax 33 93 35 10
Email: jm@jm.dk
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
I mezzi per la ricezione degli atti sono il fax, la posta convenzionale o la posta elettronica, a condizione che il documento ricevuto sia una copia integrale del documento inviato e che tutte le indicazioni contenute nel documento siano leggibili senza difficoltà.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
La Danimarca accetta che il modulo figurante nell'allegato del regolamento sia compilato in lingua danese, inglese o francese.
Articolo 3 - Autorità centrale
L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. +45 7226 8400
Fax +45 3393 3510
Email: jm@jm.dk
I mezzi per la ricezione degli atti sono il fax, la posta convenzionale o la posta elettronica, a condizione che il documento ricevuto sia una copia integrale del documento inviato e che tutte le indicazioni contenute nel documento siano leggibili senza difficoltà.
La Danimarca accetta che il modulo figurante nell'allegato del regolamento sia compilato in lingua danese, inglese o francese.
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
La Danimarca accetta che il modulo figurante nell'allegato del regolamento sia compilato in lingua danese, inglese o francese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
La Danimarca non intende avvalersi della possibilità offerta dalle disposizioni di deroga di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

La Danimarca accetta che il certificato sia redatto in lingua danese, inglese o francese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
La notificazione o la comunicazione di atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non comporta spese.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Danimarca accetta che i rappresentanti diplomatici o consolari possano notificare o comunicare gli atti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
In linea di principio gli organi giurisdizionali possono procedere alla notificazione o alla comunicazione con i mezzi previsti dal codice di procedura civile e, su richiesta, possono prestare assistenza per procedere alla notificazione o alla comunicazione.
La notificazione e la comunicazione diretta possono essere effettuate anche da altre autorità (senza l'intervento dell'organo giurisdizionale) tramite gli ufficiali giudiziari.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 2, la Danimarca informa che i tribunali danesi possono decidere su un caso anche se non hanno ricevuto nessun attestato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, purché siano rispettate le condizioni enunciate all'articolo 19, paragrafo 2.
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, la Danimarca precisa che quando un convenuto non compare, la domanda di riesame ai sensi della disposizione citata deve essere presentata entro un anno dalla pronuncia della decisione.
Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Convenzione nordica del 26 aprile 1974 relativa all'assistenza giudiziaria (81 Kb)
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