- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Gli atti possono essere ricevuti attraverso i seguenti mezzi di comunicazione: servizio postale, fax e mezzi di trasmissione elettronica conformemente alle condizioni stabilite nel codice di procedura civile.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Si possono usare l’estone o l’inglese.
Articolo 3 - Autorità centrale
L’autorità centrale è il ministero della Giustizia.
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Estonia
Telefono: +372 620 8183
Fax: +372 620 8109
E-mail: central.authority@just.ee
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, in Estonia sono accettati i moduli standard compilati in estone o in inglese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
In generale il diritto estone non prevede tali termini.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, in Estonia sono accettati i moduli standard compilati in estone o in inglese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
La notifica o la comunicazione degli atti è generalmente gratuita.
Quando la notifica o la comunicazione degli atti procedurali è effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, le spese sono pari a 40 euro se è stato possibile notificare o comunicare gli atti al destinatario o al suo rappresentante legale:
1) utilizzando l’indirizzo o i dati di contatto inseriti nel registro della popolazione oppure l’indirizzo elettronico codice d’identificazione personale@eesti.ee;
2) utilizzando l’indirizzo inserito nel registro estone dei lavoratori autonomi o delle persone giuridiche oppure i dati di contatto che figurano nel sistema d’informazione di detto registro.
Negli altri casi le spese da corrispondere all’ufficiale giudiziario per la notifica o la comunicazione degli atti procedurali sono pari a 70 euro. Se la persona a cui si devono notificare o comunicare gli atti ha l’obbligo per legge di inserire il proprio indirizzo o i propri dati di contatto nel registro della popolazione oppure nel registro estone dei lavoratori autonomi o delle persone giuridiche e non ha rispettato detto obbligo, anche nel caso in cui i dati del registro non siano più validi o siano errati per altri motivi, e se non è quindi stato possibile procedere alla notifica o alla comunicazione degli atti procedurali utilizzando tali dati, 35 euro delle spese sopracitate saranno a carico del richiedente del servizio e 35 euro della persona cui si devono notificare o comunicare, a norma della decisione che fissa gli onorari dell’ufficiale giudiziario.
Se l’ufficiale giudiziario non ha potuto notificare o comunicare un atto procedurale pur avendo fatto, nei limiti del ragionevole, tutto il necessario e il possibile per notificarlo o comunicarlo secondo la legge, questi ha diritto a richiedere il pagamento della somma di 40 euro presentando una decisione che fissa i suoi onorari e l’avviso di notifica o di comunicazione riguardante le azioni svolte al fine di notificare o comunicare l’atto.
L’ufficiale giudiziario non ha diritto a richiedere il pagamento se, entro il termine fissato dal giudice, non ha fatto, nei limiti del ragionevole, tutto il necessario e il possibile per notificare o comunicare gli atti secondo la legge senza riuscirvi.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, gli atti possono essere notificati o comunicati da agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro presenti in Estonia soltanto ai cittadini dello Stato membro di origine degli atti.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La notifica o la comunicazione degli atti secondo le modalità di cui all’articolo 15 del regolamento non è ammessa in Estonia.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Un giudice estone può pronunciarsi su un caso alle condizioni precisate all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notifica o comunicazione di un atto procedurale al convenuto. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, terza frase, del regolamento, la domanda di rimozione della preclusione deve essere presentata al giudice entro un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione che chiude il procedimento relativo a un determinato caso.
Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale.
Accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici.
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