- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Gli organi mittenti sono rappresentati dai käräjäoikeudet (tribunali distrettuali), dal markkinaoikeus, (tribunale commerciale), dalle hovioikeudet (Corti d'appello), dalla korkein oikeus (Corte suprema), dall'Ufficio delle esecuzioni forzate (ulosottolaitos) e dal ministero della Giustizia.
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del modulo standard: finlandese, svedese e inglese.
Articolo 3 - Autorità centrale

L'organo centrale è il Ministero della giustizia.
Oikeusministeriö (Ministero della giustizia)
PL 25FIN-00023 Valtioneuvosto (Governo)
Tel.: (358-9) 16 06 76 28
Fax: (358-9) 16 06 75 24
E-mail: central.authority@om.fi
Gli atti possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.
Lingue: finlandese, svedese e inglese.
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Il modulo per la domanda può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la Finlandia comunica alla Commissione che non applicherà le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Nell'attuale modulo le disposizioni di cui al suddetto articolo non hanno un significato plausibile dal punto di vista dell'ordinamento giuridico del paese e pertanto non possono essere applicate in pratica in Finlandia.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Il certificato può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
Nessun costo viene addebitato all'organo mittente straniero per la notificazione degli atti.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Poiché la Finlandia non procede alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, gli organi giurisdizionali finlandesi non possono pronunciarsi nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 2. Di conseguenza, non occorre procedere alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4.
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