Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Gli organi mittenti sono rappresentati dai käräjäoikeudet (tribunali distrettuali), dal markkinaoikeus, (tribunale commerciale), dalle hovioikeudet (Corti d'appello), dalla korkein oikeus (Corte suprema), dall'Ufficio delle esecuzioni forzate (ulosottolaitos) e dal ministero della Giustizia.

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del modulo standard: finlandese, svedese e inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

La versione originale in lingua finlandese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

L'organo centrale è il Ministero della giustizia.

Oikeusministeriö (Ministero della giustizia)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Governo)

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Gli atti possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.

Lingue: finlandese, svedese e inglese.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Il modulo per la domanda può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la Finlandia comunica alla Commissione che non applicherà le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Nell'attuale modulo le disposizioni di cui al suddetto articolo non hanno un significato plausibile dal punto di vista dell'ordinamento giuridico del paese e pertanto non possono essere applicate in pratica in Finlandia.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Il certificato può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Nessun costo viene addebitato all'organo mittente straniero per la notificazione degli atti.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Poiché la Finlandia non procede alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, gli organi giurisdizionali finlandesi non possono pronunciarsi nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 2. Di conseguenza, non occorre procedere alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024

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