- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
L'organo mittente per gli atti giudiziali è l'organo giurisdizionale che notifica il documento (articolo 1069, comma 1 del codice di procedura civile (ZPO)).
L'organo mittente per gli atti extragiudiziali è il giudice distrettuale (Amtsgericht) del distretto in cui è domiciliato o residente abituale il soggetto che notifica il documento; nel caso di atti notarili può trattarsi anche del giudice distrettuale in cui si trova lo studio notarile, nel caso di persone giuridiche è il giudice distrettuale del distretto in cui si trova la sede principale; i governi dei Länder possono emettere un'ordinanza che attribuisce a un giudice distrettuale le funzioni di organo mittente per più distretti appartenenti alla giurisdizione di diversi giudici distrettuali (articolo 1069, comma 1 ZPO).
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Per quanto riguarda la notifica o la comunicazione di documenti nella Repubblica federale di Germania, l'autorità ricevente tedesca ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1393/2007 è il giudice distrettuale del distretto in cui il documento deve essere notificato. I governi dei Länder possono emettere un'ordinanza che attribuisce a un giudice distrettuale le funzioni di autorità ricevente per più distretti appartenenti alla giurisdizione di diversi giudici distrettuali.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi a disposizione per la comunicazione:
- per la ricezione e l'invio di atti: servizio postale, inclusi i corrieri privati, fax
- per altre comunicazioni: telefono, e-mail.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Il modulo può essere compilato in tedesco o in inglese.
Articolo 3 - Autorità centrale
In ogni Land le funzioni autorità centrale sono svolte da un ente designato dal governo del Land. Di solito si tratta di autorità giudiziarie del Land o della corte d'appello (Oberlandesgericht) del Land stesso.
L'indirizzo è formato dall'indirizzo dell'ufficio, qualora disponibile, altrimenti, e in taluni casi in aggiunta, dall'indirizzo postale.
Per la posta espressa e i plichi (compresi i pacchi di piccole dimensioni) deve essere utilizzato esclusivamente l'indirizzo completo.
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Il modulo di cui all'allegato I (richiesta) può essere compilato in tedesco o inglese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Dal punto di vista del richiedente, l'unico preso in considerazione negli articoli 8, paragrafo 3, e 9, paragrafo 2, ai sensi del diritto tedesco la data esatta della notifica o della comunicazione di solito non è così importante per il computo del termine giacché di norma è sufficiente che il documento sia giunto negli uffici dell'organo giurisdizionale entro il termine nel caso in cui la notifica sia effettuata immediatamente (articolo 167 ZPO). Se, in un caso particolare, la data esatta assume rilevanza, l'articolo 222, paragrafo 2 del ZPO si applica in combinato disposto con gli articoli 187 e seguenti del codice civile tedesco.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Il modulo di cui all'allegato I (certificato) può essere compilato in tedesco o in inglese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
Le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in circostanze normali non sono superiori a 20,50 euro. Sono calcolate conformemente alla normativa in materia di spese giudiziarie processuali in funzione del tipo di notifica o di comunicazione richiesta.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Nel territorio della Repubblica federale di Germania la notifica o comunicazione da parte di agenti diplomatici o consolari ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1, non è autorizzata, salvo che l'atto debba essere notificato a un cittadino dello Stato membro d'origine.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
Ai sensi dell'articolo 15, nel territorio della Repubblica federale di Germania possono essere notificati o comunicati in via diretta soltanto i documenti per i quali la legislazione tedesca sulla procedura civile autorizza espressamente la notifica diretta (articolo 166, paragrafo 2, ZPO). Una richiesta introduttiva dell'istanza non può essere notificata avvalendosi della suddetta modalità. La notifica o la comunicazione diretta è autorizzata, ad esempio, ai sensi dell'articolo 750 ZPO per gli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 794, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 979 ZPO per gli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 922 paragrafo 2, ZPO, per le ordinanze di sequestro conservativo e, ai sensi degli articoli 935 e seguenti per le ordinanze cautelari. I dettagli delle notifiche o delle comunicazioni dirette autorizzate sono disciplinate dagli articoli 191 e seguenti ZPO.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Qualora le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 siano soddisfatte, le giurisdizioni tedesche possono decidere una controversia se l'atto introduttivo della causa o un atto ad esso equivalente sia stato notificato o comunicato pubblicamente nella Repubblica federale di Germania.
La rimozione della preclusione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4. non può essere chiesta dopo un anno dalla scadenza del termine non rispettato.
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