- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi per la ricezione disponibili: servizio postale.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Per la compilazione del modulo standard possono essere utilizzati, oltre al greco, l'inglese e il francese.
Articolo 3 - Autorità centrale
Ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani
(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)
Dipartimento Cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e penale
(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)
96 Mesogion Av.
Μεσογείων 96
11527 Atene, Grecia
11527 Aθήνα, Ελλάδα
Telefono: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Per la compilazione del modulo di domanda possono essere utilizzati, oltre al greco, l'inglese e il francese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
La Grecia non intende derogare all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Per la compilazione dei certificati possono essere utilizzati, oltre al greco, l'inglese e il francese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
A partire dal 1° agosto 2013 le spese di notificazione o di comunicazione a mezzo pubblico ministero (eisangeléas) sono pari a un diritto forfettario di 50 EUR.
Le spese devono essere versate al ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani (Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton) con bonifico bancario sul seguente conto:
Banca di Grecia (Trápeza tis Elládos)
conto n.: 23/2341147896
ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896
codice SWIFT: BNGRGRAA.
Tutte le domande di notificazione o di comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento devono seguire la procedura descritta. Le domande non accompagnate da un'adeguata prova di pagamento bancario saranno respinte senza essere trattate.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Grecia si oppone alla facoltà di procedere alla notificazione o alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali sul suo territorio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, tranne nel caso in cui i documenti in questione debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro che li ha emanati.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La Grecia non ha espresso riserve in merito al presente articolo.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali greci sono tenuti a emettere una decisione se sussistono le condizioni previste al paragrafo 1.
Le domande di rimozione della preclusione di cui al paragrafo 4 devono essere presentate entro tre anni dalla pronuncia della decisione.
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