- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
In Ungheria l’organo mittente
- nel caso di atti processuali è l’organo giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento e che ha emesso l’atto da notificare,
- nel caso di atti emessi in un procedimento notarile, è il notaio che ha emesso l’atto, e
- nel caso di atti stragiudiziali è il ministro competente per il sistema giudiziario.
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
In Ungheria l’organo ricevente
- è il tribunale distrettuale competente in base al luogo di residenza del destinatario come indicato nella domanda di assistenza legale (lakcím szerint illetékes járásbíróság), a Budapest, il tribunale distrettuale di Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság) e
- l’associazione ungherese degli ufficiali giudiziari
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
L’organo ricevente accetta gli atti per posta, fax o e-mail.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Ungherese, tedesco, inglese e francese.
Articolo 3 - Autorità centrale
In Ungheria le funzioni dell’organo centrale sono svolte dal ministro che è incaricato di gestire il sistema giudiziario.
Ministero della giustizia (Igazságügyi Minisztérium)
Dipartimento di diritto internazionale privato (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)
Indirizzo: Nádor utca 22., 1051 Budapest
Indirizzo postale: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefono: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax: +36 1 550 3946
E-mail: nmfo@im.gov.hu
Lingue: ungherese, tedesco, inglese e francese.
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Oltre all’ungherese le lingue accettate sono: tedesco, inglese e francese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Non applicabile in Ungheria.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Oltre all’ungherese le lingue accettate sono: tedesco, inglese e francese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
La notifica di atti da parte dell’organo giurisdizionale è gratuita.
La tariffa per la notifica da parte di un ufficiale giudiziario è di HUF 7 500. Tale importo dev’essere pagato anticipatamente con bonifico bancario al conto di cui sopra e la ricevuta del bonifico dev’essere allegata alla domanda.
- Titolare del conto: Associazione ungherese degli ufficiali giudiziari;
- Banca: Budapest Bank Nyrt.
- SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB
- IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
- Si prega di scrivere nello spazio del messaggio: KU2-numero di riferimento della richiesta, nome del destinatario.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La notifica di cui all’articolo 13 è applicabile solo in Ungheria nel caso in cui il destinatario sia un cittadino dello Stato membro mittente.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La notifica di cui all’articolo 15 del regolamento viene eseguita in Ungheria in base alla normativa che regola le notifiche eseguite da parte degli ufficiali giudiziari.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Gli organi giurisdizionali ungheresi possono eventualmente pronunciarsi qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
In Ungheria il termine di cui all’articolo 19, paragrafo 4, per presentare una domanda di rimozione della preclusione è di un anno.
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