Notificazione e comunicazione degli atti

Irlanda

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

La versione originale in lingua inglese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Dal 15.4.2019 l'agenzia incaricata della trasmissione in Irlanda è il Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Indirizzo e-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Le eventuali domande relative a richieste di servizio effettuate prima del 15.4.2019 vanno inviate all'ufficio da cui è stata inviata la richiesta.

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

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Dal 15.4.2019 l'agenzia incaricata della ricezione in Irlanda è il Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Indirizzo e-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

Le eventuali domande relative a richieste di servizio effettuate prima del 15.4.2019 vanno inviate all'ufficio a cui è stata inviata la richiesta.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

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Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: i documenti possono essere trasmessi a mezzo postale o mediante un fornitore di servizi quali un corriere espresso.

Le comunicazioni per motivi amministrativi possono essere effettuate anche per posta elettronica.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

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Il modulo standard può essere compilato in irlandese o in inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

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The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irlanda

Le comunicazioni in inglese o in irlandese possono essere effettuate per posta o per fax all'ufficio centrale della High Court (353-1) 872 56 69. E' anche possibile la comunicazione per telefono all'ufficio centrale della High Court (353-1) 888 60 00.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

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L'Irlanda accetta il modulo di domanda (modulo standard) in irlandese o in inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

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Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel diritto irlandese

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

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L'Irlanda accetta il modulo certificato (modulo standard) in irlandese o in inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

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Se è richiesta una notifica in persona ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, tale notifica sarà effettuata da un'agenzia legale, un investigatore privato, un avvocato contro pagamento di una tariffa concordata tra le parti, di norma da 70 EUR a 100 EUR.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

L'Irlanda non vi si oppone.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

In alternativa alla trasmissione a mezzo posta, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1393/2007, consente di notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti.

Per trovare un procuratore legale consultare il seguente link:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale irlandese può pronunciare una sentenza anche se non esiste alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, se sono state soddisfatte tutte le condizioni indicate nel paragrafo 2.

In relazione all'articolo 19, paragrafo 4, spetta al giudice verificare che la domanda di rimozione della preclusione sia stata presentata entro un termine ragionevole una volta che il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

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Nessuna

Ultimo aggiornamento: 08/08/2024

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