Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

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Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti: servizio postale.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo: italiano, inglese, francese.

Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è la seguente:

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma

Viale Giulio Cesare, N. 52

I-00192 Roma

Telefono: (39) 06.328361

Fax: (39) 06.328367933

Gli atti da notificare in Italia devono pervenire a mezzo posta e saranno restituiti agli organi mittenti con lo stesso mezzo.

Lingue conosciute: italiano, francese e inglese.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Le lingue accettate per la compilazione del modulo standard, diverse da quella nazionale, sono il francese e l'inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Non viene invocata alcuna deroga.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Il formulario che certifica l'espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione può essere redatto, oltre che nella lingua italiana, nelle lingue francese ed inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non sono previste per il momento spese per la notifica di atti provenienti dall'estero.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

L'Italia è contraria alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).

L'Italia è contraria alla notifiche e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Nulla osta a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente gli atti giudiziari attraverso pubblici ufficiali competenti dello Stato membro ricevente.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

L'Italia non effettua le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Ultimo aggiornamento: 08/07/2024

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