- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti: servizio postale.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo: italiano, inglese, francese.
Articolo 3 - Autorità centrale
L'autorità centrale è la seguente:
Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma
Viale Giulio Cesare, N. 52
I-00192 Roma
Telefono: (39) 06.328361
Fax: (39) 06.328367933
Gli atti da notificare in Italia devono pervenire a mezzo posta e saranno restituiti agli organi mittenti con lo stesso mezzo.
Lingue conosciute: italiano, francese e inglese.
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Le lingue accettate per la compilazione del modulo standard, diverse da quella nazionale, sono il francese e l'inglese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Non viene invocata alcuna deroga.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Il formulario che certifica l'espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione può essere redatto, oltre che nella lingua italiana, nelle lingue francese ed inglese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
Non sono previste per il momento spese per la notifica di atti provenienti dall'estero.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
L'Italia è contraria alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).
L'Italia è contraria alla notifiche e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
Nulla osta a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente gli atti giudiziari attraverso pubblici ufficiali competenti dello Stato membro ricevente.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
L'Italia non effettua le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.
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