Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

A seguito delle modifiche al codice di procedura civile della Repubblica di Lettonia, entrate in vigore il 1° gennaio 2019, sono stati introdotti cambiamenti concernenti la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziali ed extragiudiziali stranieri in Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio. Più in particolare l'autorità centrale incaricata del ricevimento e dell'esecuzione delle richieste di notificazione o di comunicazione degli atti stranieri è ora il Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia). È stato inoltre introdotto un diritto di 113,97 EUR (IVA inclusa) per ciascuna richiesta di notificazione o di comunicazione di atti. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario ed eventuali commissioni bancarie sono a carico della persona che versa il forfait per la notificazione o la comunicazione di atti.

L'autorità centrale competente è il

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia)

Indirizzo (dal 16 dicembre 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Telefono: (+371) 67290005; Fax: ( +371) 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Coordinate bancarie:

Numero di registrazione: 90001497619

Sede legale: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Codice Swift: HABALV22

Causale: informazioni relative al destinatario.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

In Lettonia le domande degli altri Stati membri relative alla notificazione o alla comunicazione di atti e ai certificati di notificazione o di comunicazione sono accettate se sono inviate a mezzo posta.

Le comunicazioni effettuate mediante gli altri moduli standard previsti dal regolamento (CE) n. 1393/2007 possono essere inviate anche con altri mezzi di comunicazione a disposizione dell'organo giurisdizionale lettone interessato.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Oltre alla lingua lettone, la Lettonia accetta moduli compilati in lingua inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è il Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia)

Indirizzo (dal 16 dicembre 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Telefono: (+371) 67290005; Fax: ( +371) 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

In Lettonia la richiesta di notificazione o di comunicazione di atti redatti mediante il modulo standard figurante nell'allegato del regolamento è accettata se è presentata in lingua lettone o in lingua inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

A norma dell'articolo 56.1, comma 1, del codice di procedura civile (Civilprocesa likums), quando atti giudiziari sono stati consegnati secondo la procedura prevista dall'articolo 56 di detto codice, fatto salvo il caso previsto al paragrafo 9 dello stesso articolo, si ritiene che la persona sia stata informata del momento e del luogo di un'udienza o di un atto procedurale o del contenuto dell'atto in questione e si ritiene che gli atti giudiziari siano stati notificati o comunicati:

1) alla data in cui il destinatario o un'altra persona li ha ricevuti in conformità all'articolo 56, commi 3, 7 e 8 di detto codice;

2) alla data in cui la persona ha rifiutato di riceverli (articolo 57);

3) il settimo giorno successivo alla data d'invio quando gli atti sono stati inviati a mezzo posta;

4) il terzo giorno successivo alla data d'invio quando gli atti sono stati inviati a mezzo posta elettronica;

5) il terzo giorno successivo alla data d'invio quando la comunicazione è effettuata online.

Conformemente al comma 2 di tale articolo, la trasmissione di atti giudiziari a una persona fisica al suo luogo di residenza dichiarato, all'indirizzo supplementare, all'indirizzo del domicilio elettivo indicato o alla sede di una persona giuridica, e il ricevimento di un avviso da parte della posta che indica l'esecuzione dell'invio degli atti o il loro rinvio non determinano di per sé che gli atti sono stati comunicati. La presunzione secondo la quale gli atti sono stati notificati o comunicati il settimo giorno successivo alla data d'invio a mezzo posta o il terzo giorno successivo alla data d'invio a mezzo posta elettronica o nel caso di comunicazione online può essere contestata dal destinatario adducendo circostanze oggettive indipendenti dalla sua volontà che gli hanno impedito di ricevere gli atti all'indirizzo indicato.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

In Lettonia il certificato di notificazione o di comunicazione di atti redatti mediante il modulo standard figurante nell'allegato del regolamento è accettata se è presentata in lingua lettone o in lingua inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La versione originale in lingua lettone di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

In Lettonia i documenti sono notificati o comunicati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e viene applicata un diritto di 113,97 EUR (IVA inclusa) per ogni richiesta. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario ed eventuali commissioni bancarie sono a carico della persona che versa il forfait per la notificazione o la comunicazione di atti.

Coordinate bancarie:

Numero di registrazione: 90001497619

(dal 16 dicembre 2019) Sede legale: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Codice Swift: HABALV22

Causale: informazioni relative al destinatario.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Lettonia si oppone alla notifica o alla comunicazione di atti conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, fatto salvo il caso in cui gli atti siano notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro in questione.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La legislazione lettone non autorizza la notificazione o la comunicazione di atti conformemente all'articolo 15 del regolamento.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

In Lettonia, nonostante le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, un organo giurisdizionale o un giudice può pronunciarsi benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, purché sussistano le condizioni indicate all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento. Non esiste inoltre un termine specifico allo scadere del quale non sono più accettate le domande dei richiedenti di annullamento degli effetti della preclusione del periodo di ricorso, a condizione che sussistano le condizioni indicate all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

La Repubblica di Lettonia mantiene due accordi che ha concluso:

1) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale;

2) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica d'Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici.

Ultimo aggiornamento: 10/05/2024

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