- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Ufficio dell'avvocatura dello Stato
Indirizzo: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta
Codice postale: VLT1311
Tel. +356 22265000
email: info@stateadvocate.mt
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Ufficio dell'avvocatura dello Stato
Indirizzo: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta
Codice postale: Valletta VLT1311
Tel. +356 22265000
email: info@stateadvocate.mt
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi di ricezione dei documenti a loro disposizione: i documenti originali e l'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 et la ricevuta della banca devono essere spedite per posta. In anticipo possono essere inviate copie mediante fax/e-mail.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Il formulario standard può essere compilato in inglese o in maltese.
Articolo 3 - Autorità centrale
Ufficio dell'avvocatura dello Stato
Indirizzo: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta
Codice postale: Valletta VLT1311
Tel. +356 22265000
email: info@stateadvocate.mt
Zone geografiche di giurisdizione: Malta e Gozo
Mezzi di ricezione/comunicazione e competenze linguistiche: inglese
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Inglese
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Malta intende derogare all'articolo 9, paragrafo 2, poiché esso non è conforme al diritto procedurale maltese.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Inglese
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
Le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di questo regolamento corrispondono a un diritto forfettario di 50 euro per ogni documento che deve essere notificato.
Il pagamento di questo diritto deve essere effettuato anticipatamente al servizio. I documenti sono rinviati senza essere trattati se la domanda di notifica non è accompagnata dalla ricevuta della banca successiva alla realizzazione del pagamento summenzionato. Il pagamento del diritto è effettuato mediante versamento bancario alla persona cui l'importo deve essere rinviato senza trattamento. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato mediante versamento bancario all'ufficio del procuratore generale sul seguente conto bancario:
Nome della banca: Bank Ċentrali ta' Malta
Intestatario del conto: AG Office – Receipt of Service Documents
Numero di conto: 40127EUR-CMG5-000-Y
IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y
Codice SWIFT: MALTMTMT
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Sì, ci opponiamo.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
Nessuna opposizione.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Impossibile poiché è richiesta una prova della notifica. Tuttavia, se è emessa una sentenza nei confronti di una persona cui la convocazione non è stata debitamente notificata, quest'ultima può chiedere un riesame della causa entro tre mesi dal deposito della sentenza.
Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Nessuno.
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