- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
- Belgiobe
- Bulgariabg
- Repubblica cecacz
- Danimarcadk
- Germaniade
- Estoniaee
- Irlandaie
- Greciael
- Spagnaes
- Franciafr
- Croaziahr
- Italiait
- Ciprocy
- Lettonialv
- Lituanialt
- Lussemburgolu
- Ungheriahu
- Maltamt
- Paesi Bassinl
- Austriaat
- Poloniapl
- Portogallopt
- Romaniaro
- Sloveniasi
- Slovacchiask
- Finlandiafi
- Sveziase
- Regno Unitouk
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Si indica come organo il tribunale circondariale (sąd rejonowy) che ha competenza territoriale per la notifica degli atti processuali.
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Gli atti possono essere inviati unicamente a mezzo postale.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Il formulario tipo può essere compilato in polacco, inglese o tedesco.
Articolo 3 - Autorità centrale
Ministerstwo Sprawiedliwości
(Ministero della giustizia)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
(Servizio per il patrocinio gratuito e del diritto europeo)
Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa
Tel./fax: +48 22 6280949
Conoscenze linguistiche: polacco, inglese, tedesco.
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Lingue in cui è possibile compilare il formulario tipo indicate nell'allegato I del regolamento: polacco, inglese e tedesco.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Nel diritto polacco non esiste un termine dato per la notifica di un atto.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Lingue in cui è possibile compilare il formulario tipo indicate nell'allegato I del regolamento: polacco, inglese e tedesco.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
La notifica degli atti è gratuita.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Polonia si oppone alla notifica mediante agenti diplomatici o consolari sul proprio territorio, eccetto nel caso in cui l'atto debba essere notificato a un cittadino dello Stato membro d'origine.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La Polonia si oppone alla notifica degli atti giudiziari sul proprio territorio in applicazione di tale disposizione.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Una domanda intesa a rimuovere la preclusione, introdotta oltre un anno dopo la data della pronuncia della sentenza, sarà esaminata esclusivamente in via eccezionale.
Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Non pertinente.
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