- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Gli organi riceventi sono i messenger-at-arms (ufficiali giudiziari presso la Session Court). L'elenco dei messenger-at-arms è disponibile sul sito della Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Gli organi riceventi sono i messenger-at-arms (ufficiali giudiziari presso la Session Court). L'elenco dei messenger-at-arms è disponibile sul sito della Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
I documenti saranno trasmessi a mezzo fax o per posta.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Inglese
Articolo 3 - Autorità centrale
Scottish Government
Central Authority & International Law Team
St Andrew's House (GW15)
Edinburgh
EH1 3DG
Tel.: +44 131 244 4829
Fax: +44 131 244 4848
E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
I moduli devono essere trasmessi in inglese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Il Regno Unito intende derogare a queste disposizioni, in quanto la complessità della sua legislazione sui limiti e sulla prescrizione sarebbe ulteriormente aumentata da questo articolo. È importante che la data di notificazione o comunicazione possa essere individuata con certezza, in quanto determina il termine a partire dal quale una parte può richiedere una decisione in contumacia. Il Regno Unito ritiene che il significato esatto della disposizione e la sua applicazione prevista nella pratica non siano sufficientemente chiari; tale disposizione potrebbe pertanto aumentare il rischio di confusione. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che sia meglio lasciare la questione alla legislazione nazionale, almeno fino a quando non abbia avuto l'opportunità di valutarne il funzionamento nella pratica in altri Stati membri a seguito dell'attuazione del regolamento.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Oltre all'inglese, il Regno Unito accetta i certificati compilati in francese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
Spese di notificazione o di comunicazione da parte dei messenger-at-arms: i) 142,51 GBP per la notificazione o la comunicazione di persona; ii) 45,40 GBP per la notificazione o la comunicazione a mezzo posta. A fini di chiarezza, le spese per la notificazione o la comunicazione a mezzo posta non si applicano alla notificazione o alla comunicazione di cui all'articolo 14. Gli importi delle spese sono IVA esclusa.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Scozia non si oppone all'esercizio sul suo territorio del diritto conferito dall'articolo 13, paragrafo 1.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La Scozia non si oppone alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta prevista dall'articolo 15, paragrafo 1.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Conformemente alla disposizione vigente della convenzione dell'Aia, gli organi giurisdizionali scozzesi, in deroga al paragrafo 1, possono pronunciarsi se tutte le condizioni del paragrafo 2 sono soddisfatte.
Termine entro il quale, a decorrere dalla pronuncia della decisione, la domanda di rimuovere la preclusione prevista dal paragrafo 4 deve essere presentata:
entro e non oltre un anno dalla data della sentenza. Tale termine sarebbe conforme alla convenzione dell'Aia e è il periodo previsto dalle norme relative agli organi giurisdizionali scozzesi.
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