Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

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Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Le autorità slovacche accettano istanze scritte per la notifica di atti in formato cartaceo.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, la Repubblica slovacca accetta i formulari compilati in slovacco, in ceco e in inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [ministero della giustizia della Repubblica slovacca]

Odbor medzinárodného práva súkromného [direzione diritto internazionale privato]

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421) 2 888 91 258

Fax: (421) 2 888 91 604

email: civil.inter.coop@justice.sk

Internet: https://www.justice.gov.sk

Lingue accettate: slovacco, ceco, inglese, francese, tedesco.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Ai sensi dell'articolo 4, la Repubblica slovacca accetta i formulari compilati in slovacco, in ceco e in inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

La Repubblica slovacca non prevede alcunché relativamente agli articoli 8, paragrafo 3 e 9, paragrafo 2, in quanto l'ordinamento slovacco non stabilisce che taluni atti siano notificati entro un particolare termine come previsto dai suddetti articoli.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Ai sensi dell'articolo 10, la Repubblica slovacca accetta i formulari compilati in slovacco, in ceco e in inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Gli atti vengono notificati in linea di principio dall'organo giurisdizionale che ha ricevuto la richiesta. Tuttavia, in base a determinate circostanze un giudice può incaricare un funzionario alle dipendenze dell'organo giurisdizionale di notificare gli atti. Nel caso in cui si tratti di un ufficiale giudiziario la tariffa per la notifica è fissata a 6,64 euro.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Repubblica slovacca non prevede che la notifica di atti processuali sia eseguita da agenti diplomatici o consolari, a meno che gli atti siano notificati a cittadini dello Stato membro in cui gli atti sono stati creati

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Il diritto slovacco non permette che gli atti processuali siano notificati direttamente dall'estero a persone che sono parti in un procedimento giudiziario mediante funzionari degli organi giurisdizionali, pubblici ufficiali o altre persone competenti nella Repubblica slovacca.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, la Repubblica slovacca dichiara che, nonostante le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, un giudice può emettere una sentenza anche se non è stato ricevuto un certificato di notifica o di consegna, qualora tutte le condizioni stabilite in tale disposizione siano state soddisfatte.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 09/02/2024

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