Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

In Spagna sono i "Letrados de la Administración de Justicia" (cancellieri), dei singoli "Juzgados" ( giudici monocratici) e "Tribunales" (collegi giudicanti ).

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

La versione originale in lingua spagnolo di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

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Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Per quanto attiene ai mezzi a disposizione per la ricezione degli atti, attualmente le giurisdizioni monocratiche utilizzano i mezzi informatici e telematici, tuttavia tale tipo di mezzi si trova in una fase di avvio per cui, senza pregiudicare il futuro ricorso a tali mezzi, attualmente è accettato unicamente il mezzo postale.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard: inglese, francese, portoghese o spagnolo.

Articolo 3 - Autorità centrale

L'organismo centrale designato dalla Spagna è la "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional" (Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale) del ministero della Giustizia.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax (34) 913 90 44 57

Attualmente il mezzo accettato per la ricezione degli atti è il mezzo postale.

Conoscenza delle lingue: spagnolo, francese e inglese.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

La Spagna accetta che il formulario di domanda (modulo standard) sia compilato in inglese, francese e portoghese, oltre allo spagnolo.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Vi sono termini diversi in funzione del documento da notificare e del tipo di processo o di fase dello stesso.

In linea di principio i termini sono di 3 o 5 giorni.

È d'uopo conformarsi a quanto disposto nelle corrispondenti norme processuali.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

La Spagna accetta che il certificato di conformità sia trasmesso in inglese, francese e portoghese, oltre allo spagnolo.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Il costo corrisponde a quanto previsto dalla normativa spagnola applicabile, che attualmente non fissa alcun importo.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Spagna si oppone alle notificazioni sul proprio territorio in provenienza da altri Stati membri ed effettuate attraverso i servizi consolari o diplomatici, eccetto nel caso in cui siano effettuate a un cittadino di tale Stato membro (SM di origine).

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Spagna dichiara che questo canale di notificazione non è previsto nell'ordinamento giuridico in quanto non si accetta la stessa.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

La Spagna indica che i giudici possono revocare la sospensione concessa nel processo e provvedono nonostante quanto disposto all'articolo 19, paragrafo 1, se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.

Per quanto attiene alla facoltà del giudice di rimuovere la preclusione, la Spagna precisa che la domanda di esenzione dalla preclusione non è ammissibile se formulata successivamente alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data della decisione.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

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Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

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