- Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
- Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
- Articolo 3 - Autorità centrale
- Articolo 4 - Trasmissione degli atti
- Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
- Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
- Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
In Spagna sono i "Letrados de la Administración de Justicia" (cancellieri), dei singoli "Juzgados" ( giudici monocratici) e "Tribunales" (collegi giudicanti ).
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Per quanto attiene ai mezzi a disposizione per la ricezione degli atti, attualmente le giurisdizioni monocratiche utilizzano i mezzi informatici e telematici, tuttavia tale tipo di mezzi si trova in una fase di avvio per cui, senza pregiudicare il futuro ricorso a tali mezzi, attualmente è accettato unicamente il mezzo postale.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard: inglese, francese, portoghese o spagnolo.
Articolo 3 - Autorità centrale
L'organismo centrale designato dalla Spagna è la "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional" (Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale) del ministero della Giustizia.
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
C/San Bernardo, 62
E-28015 Madrid
Fax (34) 913 90 44 57
Attualmente il mezzo accettato per la ricezione degli atti è il mezzo postale.
Conoscenza delle lingue: spagnolo, francese e inglese.
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
La Spagna accetta che il formulario di domanda (modulo standard) sia compilato in inglese, francese e portoghese, oltre allo spagnolo.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Vi sono termini diversi in funzione del documento da notificare e del tipo di processo o di fase dello stesso.
In linea di principio i termini sono di 3 o 5 giorni.
È d'uopo conformarsi a quanto disposto nelle corrispondenti norme processuali.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
La Spagna accetta che il certificato di conformità sia trasmesso in inglese, francese e portoghese, oltre allo spagnolo.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
Il costo corrisponde a quanto previsto dalla normativa spagnola applicabile, che attualmente non fissa alcun importo.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Spagna si oppone alle notificazioni sul proprio territorio in provenienza da altri Stati membri ed effettuate attraverso i servizi consolari o diplomatici, eccetto nel caso in cui siano effettuate a un cittadino di tale Stato membro (SM di origine).
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La Spagna dichiara che questo canale di notificazione non è previsto nell'ordinamento giuridico in quanto non si accetta la stessa.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
La Spagna indica che i giudici possono revocare la sospensione concessa nel processo e provvedono nonostante quanto disposto all'articolo 19, paragrafo 1, se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.
Per quanto attiene alla facoltà del giudice di rimuovere la preclusione, la Spagna precisa che la domanda di esenzione dalla preclusione non è ammissibile se formulata successivamente alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data della decisione.
Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Informazione non disponibile
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