Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Gli organi giurisdizionali, le agenzie pubbliche svedesi di recupero forzato e le altre autorità svedesi incaricate di comunicare o notificare atti per le cause in ambito civile e commerciale.

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Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

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Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti possono essere ricevuti per posta, fax o in qualsiasi altro modo previo accordo nella particolare fattispecie. Si possono prendere contatti anche per telefono.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Lingua svedese o inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

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Articolo 4 - Trasmissione degli atti

I formulari possono essere compilati in svedese o in inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

N/A

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

I formulari per comunicazioni o notifiche possono essere compilati in svedese o in inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La Svezia non prevede il pagamento di diritti per i servizi resi da un ufficiale giudiziario o altra persona competente.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Svezia accetta la notifica o la comunicazione di atti tramite agenti diplomatici o consolari.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Il diritto svedese prevede in certi casi che per una persona che è parte in un procedimento giudiziario sia autorizzata la notifica o la comunicazione immediata di atti nell'ambito di alcune cause da parte di un funzionario o di altra persona competente.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

I giudici svedesi non sono autorizzati a pronunciare sentenze nel caso in cui le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, siano soddisfatte, ma non siano soddisfatte quelle di cui all'articolo 19, paragrafo 1. La Svezia non aderisce alla dichiarazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

Convenzione nordica del 26 aprile 1974 relativa all'assistenza giudiziaria per comunicazione o notifica o per ottenere prove (SÖ 1975:42).

Ultimo aggiornamento: 23/09/2024

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