- Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Articolo 3 – Organo centrale
- Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
- Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
- Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 3 – Organo centrale
Per tutta l'Austria l'organo centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento è il
Bundesministerium für Justiz
Museumstrasse 7
1070 Vienna
Telefono: (43-1) 52 1 52 2147
Fax: (43-1) 52 1 52 2829
E-mail: team.z@bmj.gv.at
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
I moduli possono essere compilati, oltre che in tedesco, anche in inglese.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Le richieste possono essere trasmesse a mezzo posta, corriere o fax.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
Bundesministerium für Justiz
Museumstrasse 7
1070 Vienna
Telefono: (43-1) 52 1 52 2147
Fax: (43-1) 52 1 52 2829
E-mail: team.z@bmj.gv.at
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Al momento non è previsto il mantenimento di accordi o intese bilaterali.
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