Assunzione delle prove

Austria

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NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 3 – Organo centrale

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Per tutta l'Austria l'organo centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento è il

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Vienna

Telefono:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

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I moduli possono essere compilati, oltre che in tedesco, anche in inglese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

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Le richieste possono essere trasmesse a mezzo posta, corriere o fax.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

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Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Vienna

Telefono:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-mail:  team.z@bmj.gv.at

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2

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Al momento non è previsto il mantenimento di accordi o intese bilaterali.

Ultimo aggiornamento: 27/05/2024

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