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    Assunzione delle prove

    Austria

    Contenuto fornito da
    Austria

    NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

    Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


    Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

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    Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
    Elenco delle autorità competenti

    Articolo 3 – Organo centrale

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    Per tutta l'Austria l'organo centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento è il

    Bundesministerium für Justiz

    Museumstrasse 7

    1070 Vienna

    Telefono:    (43-1) 52 1 52 2147

    Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

    E-mail: team.z@bmj.gv.at

    Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

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    I moduli possono essere compilati, oltre che in tedesco, anche in inglese.

    Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

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    Le richieste possono essere trasmesse a mezzo posta, corriere o fax.

    Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

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    Bundesministerium für Justiz

    Museumstrasse 7

    1070 Vienna

    Telefono:    (43-1) 52 1 52 2147

    Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

    E-mail:  team.z@bmj.gv.at

    Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2

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    Al momento non è previsto il mantenimento di accordi o intese bilaterali.

    Ultimo aggiornamento: 07/06/2023

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