- Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Articolo 3 – Organo centrale
- Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
- Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
- Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
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- Belgiobe
- Bulgariabg
- Repubblica cecacz
- Danimarcadk
- Germaniade
- Estoniaee
- Irlandaie
- Greciael
- Spagnaes
- Franciafr
- Croaziahr
- Italiait
- Ciprocy
- Lettonialv
- Lituanialt
- Lussemburgolu
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- Paesi Bassinl
- Austriaat
- Poloniapl
- Portogallopt
- Romaniaro
- Sloveniasi
- Slovacchiask
- Finlandiafi
- Sveziase
- Regno Unitouk
NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 3 – Organo centrale
L'organo centrale incaricato dei compiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del regolamento è il Servizio pubblico federale Giustizia.
Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)
Service de coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
Belgio
Telefono: +32(2)542.65.11
Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
Email: eu1206ue@just.fgov.be
Conoscenze linguistiche: francese, neerlandese e inglese.
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
Il formulario della domanda (formulario tipo), e i documenti allegati a sostegno della stessa, sono redatti o tradotti nella lingua del distretto giudiziario del tribunale di primo grado a cui la domanda è rivolta.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Mezzi tecnici accettati dal Belgio per la trasmissione degli atti :
-posta
-fax
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)
Service de coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo, 115 1000 Bruxelles
Telefono: +32(2)542.65.11
Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
Email: eu1206ue@just.fgov.be
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Il Belgio dichiara che, nei rapporti con gli altri Stati membri, il regolamento prevale, per la materia rientrante nel suo campo di applicazione, sugli strumenti seguenti:
- Convenzione del 21 giugno 1922 fra il Belgio e la Gran Bretagna sulla trasmissione degli atti giudiziari e extragiudiziari e la raccolta di prove;
- Convenzione dell’Aja del l° marzo 1954 concernente la procedura civile;
- Convenzione del 1° marzo 1956 fra il Belgio e la Francia, relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;
- Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all’estero;
- Accordo del 25 aprile 1959 fra il governo belga e il governo della repubblica federale tedesca, volto a facilitare l’applicazione della convenzione dell’Aja del l° marzo 1954 concernente la procedura civile;
- Convenzione del 23 ottobre 1989 fra il Belgio e 1'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e alla cooperazione giuridica, che integra la convenzione dell’Aja del l° marzo 1954 concernente la procedura civile.
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