- Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Articolo 3 – Organo centrale
- Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
- Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
- Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
In Francia, l'esecuzione delle domande di assunzione delle prove nell'ambito del diritto civile e commerciale rientra nella competenza dei tribunaux judiciaires (tribunali giudiziari).
Il tribunale giudiziario territorialmente competente è quello che si trova nel circondario in cui la prova va raccolta.
Si può individuare il tribunale competente e i suoi recapiti consultando l'atlante giudiziario europeo nel portale della giustizia elettronica.
Articolo 3 – Organo centrale
La Francia ha scelto un organismo unico con competenza nazionale che sarà il Dipartimento di mutua assistenza, di diritto internazionale privato ed europeo (DEDIPE) del ministero della Giustizia, le cui coordinate sono le seguenti:
Indirizzo:
Ministère de la Justice (Ministero della Giustizia)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Dipartimento di mutua assistenza, del diritto internazionale privato ed europeo (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01
Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Indirizzo e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
I formulari trasmessi ai tribunali giudiziari e all'autorità centrale francese devono essere redatti o tradotti in francese.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Le domande possono essere inoltrate agli organi giurisdizionali francesi e all'autorità centrale francese per posta, per fax o per e-mail.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
Ministère de la Justice (Ministero della Giustizia)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l'entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01
Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Indirizzo e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Nessuna
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