- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Articolo 3 – Organo centrale
- Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
- Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
- Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
Ai fini della raccolta delle prove, l'organo giurisdizionale richiesto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento è il tribunale distrettuale (Amtsgericht) del distretto in cui i procedimenti vanno svolti. I governi di ogni Land possono emettere un'ordinanza esecutiva con istruzioni per un organo giurisdizionale di eseguire le funzioni dell'organo giurisdizionale richiesto per i distretti in cui sono competenti vari organi giurisdizionali locali.
Articolo 3 – Organo centrale
Le funzioni dell'organo centrale sono svolte da un'autorità designata dal governo di ogni Land. Tali autorità sono di solito le autorità giudiziarie del Land oppure i tribunali regionali di più alto grado (Oberlandesgericht) competenti nel Land in questione.
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
Le domande e le comunicazioni ai sensi del regolamento possono essere redatte solo in tedesco, e i formulari (domande) possono inoltre essere compilati solo in tedesco.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Sono disponibili i seguenti mezzi per la ricezione:
- per la ricevuta e l'invio: la posta, compresi i servizi di corriere privati e il fax.
- per comunicazioni informali: telefono e e-mail.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
Le funzioni dell'organo centrale sono eseguite da un'autorità designata dal governo del Land. Tali autorità sono di solito le autorità giudiziarie del Land o un organo giurisdizionale regionale di più alto grado (Oberlandesgericht) nel Land in questione.
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