- Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Articolo 3 – Organo centrale
- Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
- Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
- Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
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NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
L’esecuzione delle domande di cooperazione giudiziaria in materia di ottenimento delle prove rientra nella competenza materiale e territoriale del tribunale distrettuale (a Budapest, il tribunale distrettuale centrale di Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)) nella circoscrizione:
(a) dove la persona è domiciliata o abitualmente residente in Ungheria,
(b) dove si trova l’oggetto dell’ispezione o
(c) in difetto, nella circoscrizione in cui occorre preferibilmente procedere per ottenere le prove, in particolare allorché le persone da ascoltare sono domiciliate o residenti abitualmente o si trovano gli oggetti da ispezionare, in differenti circoscrizioni in Ungheria.
Articolo 3 – Organo centrale
In Ungheria le funzioni dell’organo centrale sono svolte dal ministro della giustizia nell’ambito delle sue competenze.
Ministero della giustizia (Igazságügyi Minisztérium)
Dipartimento di diritto internazionale privato (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)
Indirizzo: Nádor utca 22., 1051 Budapest
Indirizzo postale: Pf. 2., 1357 Budapest
Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397
Fax: +36 1 550 3946
E-mail: nmfo@im.gov.hu
Lingue: ungherese, tedesco, inglese e francese.
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
Gli organi giudiziari ungheresi ricevono le domande in ungherese, inglese e tedesco.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Gli organi giurisdizionali ungheresi ricevono le domande per posta, fax e e-mail.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
In Ungheria le funzioni dell’organo centrale sono svolte dal ministro della giustizia nell’ambito delle sue competenze.
Ministero della giustizia (Igazságügyi Minisztérium)
Dipartimento di diritto internazionale (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)
Indirizzo: Nádor utca 22., 1051 Budapest
Indirizzo postale: Pf. 2., 1357 Budapest
Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397
Fax: +36 1 550 3946
E-mail: nmfo@im.gov.hu.
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