- Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Articolo 3 – Organo centrale
- Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
- Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
- Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 3 – Organo centrale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria
Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale
Tel.: 0039 06.6885.2264
Posta elettronica: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it
Via Arenula 70 – 00186 Roma
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
Italiano
Oppure: formulari compilati nella lingua del paese richiedente, a condizione che siano muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme dalla pubblica Autorità o da un traduttore ufficiale.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Le richieste relative all’assunzione delle prove sono accettate via posta.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria
Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale
Tel.: 0039 06.6885.2264
Posta elettronica:
cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it
Via Arenula 70 – 00186 Roma
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
La Repubblica italiana non intende avvalersi della facoltà di mantenere o di concludere con altro o con altri Stati membri della U.E. accordi o intese volte a facilitare l’assunzione delle prove, ritenendo che le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1206/2001 siano adeguate e sufficienti al riguardo.
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