- Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Articolo 3 – Organo centrale
- Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
- Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
- Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 3 – Organo centrale
L'organo centrale di cui all'articolo 3 è il dipartimento della cooperazione internazionale e dei diritti umani (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka) del Ministero della giustizia, le cui coordinate sono le seguenti:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsavia
Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Email: dwmpc@ms.gov.pl
Lingue: polacco, inglese, tedesco e francese.
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
La lingua ammessa per formulare le domande di cui all'articolo 5 è il polacco.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
I documenti possono essere trasmessi solo per posta.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsavia
Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Non pertinente.
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