- Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Articolo 3 – Organo centrale
- Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
- Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
- Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
- Belgiobe
- Bulgariabg
- Repubblica cecacz
- Danimarcadk
- Germaniade
- Estoniaee
- Irlandaie
- Greciael
- Spagnaes
- Franciafr
- Croaziahr
- Italiait
- Ciprocy
- Lettonialv
- Lituanialt
- Lussemburgolu
- Ungheriahu
- Maltamt
- Paesi Bassinl
- Austriaat
- Poloniapl
- Portogallopt
- Romaniaro
- Sloveniasi
- Slovacchiask
- Finlandiafi
- Sveziase
- Regno Unitouk
NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 3 – Organo centrale
Direção-Geral da Administração da Justiça
Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14
PT - 1990-097 LISBOA
Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100
Indirizzo di posta elettronica: correio@dgaj.mj.pt
Sito web: https://dgaj.justica.gov.pt/
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
Le lingue da utilizzare per compilare i moduli normalizzati sono il portoghese o lo spagnolo.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Domande e altre comunicazioni possono essere trasmesse:
- per posta;
- per fax; e
- per via telematica.
In casi urgenti, si possono utilizzare:
- il telegramma;
- il telefono (seguito dall'invio di un documento scritto); o
- altro mezzo analogo di comunicazione.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
L'Entidade Central è l'organismo responsabile della valutazione delle domande per ottenere direttamente le prove:
Direcção Geral da Administração da Justiça
Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H
1990-097 LISBOA
Portogallo:
Tel.: (351) 21 790 62 00
Fax: (351) 211545100/60
Indirizzo di posta elettronica: correio@dgaj.mj.pt
Sito web: https://dgaj.justica.gov.pt/
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
A norma dell'articolo 21, terzo comma, si allega copia del Decreto n.º 14/98, del 27 maggio, all'Avviso 274/98 e all'elenco n.º 73/2000, tutti facenti riferimento all'Accordo fra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.