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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)
Conformemente alla Rule 6 dei regolamenti della Corte suprema di Gibilterra, i regolamenti di procedura civile per l’Inghilterra e il Galles si applicano a Gibilterra.
L’articolo 10 si riferisce al diritto di chiedere al giudice la rettifica del certificato (se diverge dalla decisione giudiziaria) oppure la sua revoca (se vi è divergenza con il regolamento CE). Il procedimento previsto in questi casi è la parte 23 delle CPR sulle modalità per presentare ricorso al giudice. L’istanza ai sensi dell’articolo 10 sarà indirizzata al giudice che ha rilasciato il titolo esecutivo europeo in base alle modalità di cui alla parte 23. A Gibilterra i titoli esecutivi europei sono rilasciati dalla Corte suprema.
Il testo integrale della parte 23 può essere consultato all’indirizzo seguente: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm
L’istanza deve essere compilata su un avviso di domanda noto come modulo(*) N244 (cfr. http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). L’avviso di domanda deve precisare il provvedimento richiesto (rettifica o revoca del titolo) e i motivi dell’istanza (per esempio, divergenza tra titolo e certificato).
La modifica delle CPR che terrà conto del titolo esecutivo europeo rinvierà il ricorrente alla parte 23 e preciserà le modalità per compilare l’istanza.
(*)Il Regno Unito conferma che saranno usati i modelli di certificato previsti dal regolamento CE. Agli allegati da I a V del regolamento figurano i moduli che il giudice userà per il rilascio dei certificati. I creditori, per compilare le domande, devono usare i moduli pertinenti del tribunale britannico e il certificato è rilasciato in base al modello previsto dal regolamento. L’istanza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, può essere compilata utilizzando il modulo standard britannico oppure il modello che figura all’allegato VI del regolamento CE.
2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)
Conformemente alla Rule 6 dei regolamenti di procedura della Corte suprema di Gibilterra, a Gibilterra si applicano i regolamenti di procedura civile per l’Inghilterra e il Galles.
Per attuare il presente regolamento saranno utilizzati i regolamenti di procedura per l’Inghilterra e il Galles elaborati ai sensi della legge di procedura civile del 1997. Tali regolamenti di procedura sono noti come le norme di procedura civile (CPR) e sono istituiti per legge.
L’articolo 19, paragrafo 1, prevede che il debitore abbia diritto di chiedere un riesame della decisione giudiziaria nei casi in cui la domanda giudiziale non gli sia pervenuta o non abbia avuto la possibilità di contestare il credito per ragioni a lui non imputabili.
Ai sensi della parte 13 delle CPR il debitore potrà chiedere un riesame della decisione giudiziaria nei casi di cui all’articolo 19. Sempre la parte 13 prescrive le modalità per presentare una domanda di annullamento oppure di modifica di una decisione in contumacia. Si può ottenere una decisione in contumacia nel caso in cui il debitore non abbia accusato ricevimento della notificazione, né abbia provveduto a farsi rappresentare.
Il testo integrale della parte 13 può essere consultato all’indirizzo seguente: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm
Non sono prescritti moduli per una domanda di annullamento o di rettifica di una decisione in contumacia; tuttavia, abitualmente la domanda viene presentata utilizzando l’avviso di domanda del modulo N244
(http://www.hmcourts‑service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Il ricorrente deve precisare qual è il provvedimento richiesto e i motivi per cui la decisione giudiziaria dovrebbe essere annullata oppure rettificata -ad esempio, la notificazione del procedimento non è stata comunicata in tempo sufficiente per preparare la difesa. L’udienza per tale domanda comporterà il riesame della decisione.
3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)
I certificati inviati a Gibilterra sono accettati in inglese.
4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)
A Gibilterra non si rilasciano atti pubblici, sebbene quelli degli altri Stati membri siano esecutivi a Gibilterra. Di conseguenza, non è necessario designare un’autorità di certificazione.
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