1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

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Per quanto riguarda le informazioni sulle disposizioni di diritto nazionale lettone che recepiscono l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento e che definiscono la procedura di rettifica e revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, la Lettonia comunica che le misure di recepimento dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento, sono state riprese agli articoli 543.1 e 545.1 del codice di procedura civile (Civilprocesa likums).
"Articolo 543.1 rettifica degli errori nei documenti esecutivi dell'Unione europea
(1) Su istanza di una delle parti del procedimento, l'organo giurisdizionale che ha emesso una sentenza o pronunciato una decisione può rettificare gli errori contenuti in un certificato di titolo esecutivo europeo sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla base del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio o nel certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'organo giurisdizionale può altresì rettificare gli errori contenuti nel certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di propria iniziativa.
(2) Per presentare istanza di rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo, è opportuno utilizzare il modello di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) L'oggetto della rettifica degli errori è esaminato in udienza e le parti del procedimento ne sono informate anticipatamente. La contumacia delle parti non impedisce di esaminare l'oggetto.
(4) Gli errori contenuti nei documenti esecutivi di cui al primo comma sono rettificati con decisione giudiziaria.
(5) Avverso la decisione dell'organo giurisdizionale di rettificare gli errori contenuti in un documento esecutivo, può essere presentato ricorso sussidiario (blakus sūdzība).
Articolo 545.1 Revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo e del certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(1) Su istanza di una delle parti del procedimento presentato mediante il modulo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento e del Consiglio, un organo giurisdizionale che ha emesso una sentenza o pronunciato una decisione può revocare un certificato di titolo esecutivo europeo sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(11) Su istanza di una delle parti del procedimento o di propria iniziativa, un organo giurisdizionale che ha emesso una sentenza o pronunciato una decisione può, mediante il certificato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, revocare il certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) L'istanza di revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo o del certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è esaminata in udienza e le parti del procedimento ne sono informate anticipatamente. La contumacia delle parti non impedisce di esaminare l'oggetto.
(3) Avverso la decisione dell'organo esecutivo può essere presentato ricorso sussidiario (blakus sūdzība).
2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

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Per quanto riguarda il recepimento dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, non è stata inserita alcuna norma supplementare nel diritto nazionale lettone, in quanto in Lettonia questi elementi sono inclusi nelle disposizioni del codice di procedura civile.
"Articolo 51 Rimessione in termini del procedimento
(1) Su istanza di una delle parti, l'organo giurisdizionale rimette in termini il termine già scaduto se ritiene che i motivi del ritardo siano giustificati.
(2) Rimettendo in termini un termine già scaduto, l'organo giurisdizionale autorizza l'esecuzione in ritardo dell'atto.
Articolo 52 Proroga dei termini del procedimento
I termini fissati da un organo giurisdizionale o da un giudice possono essere prorogati su istanza di una delle parti del procedimento.
Articolo 53 Modalità di proroga e di rimessione in termini dei termini del procedimento
(1) L'istanza di proroga o di rimessione in termini di un termine deve essere presentata al tribunale dinanzi al quale l'atto avrebbe dovuto essere eseguito, ed è esaminata nell'ambito di una procedura scritta. Le parti sono informate preventivamente di tale esame e ricevono copia dell'istanza di proroga o di rimessione in termini del termine non rispettato.
(2) L'istanza di remissione in termini di un termine procedurale deve essere accompagnata dai documenti richiesti per l'esecuzione dell'atto del procedimento, nonché dai motivi della remissione in termini.
(3) Un termine fissato da un giudice può essere prorogato da un giudice monocratico.
(4) Avverso il rifiuto dell'organo giurisdizionale o del giudice di prorogare o rimettere in termini un termine può essere presentata ricorso sussidiario (blakus sūdzība)."
3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)
Per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la Lettonia dichiara di accettare la lingua lettone per il ricevimento e l'emissione di un certificato di titolo esecutivo europeo.
4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

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La Lettonia non ha designato alcuna autorità abilitata a emettere un atto pubblico ai sensi dell'articolo 25 del regolamento.
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