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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

- Procedimento di rettifica: il procedimento è disciplinato dall'articolo 350 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 361 del medesimo.

"Articolo 350(1). Il giudice può rettificare d'ufficio le inesattezze, gli errori di trascrizione, gli errori di calcolo o altri errori manifesti nella decisione giudiziaria."

2) Il giudice può emettere una decisione di rettifica in camera di consiglio; la decisione giudiziaria originale contiene l'annotazione della rettifica; anche gli estratti rilasciati alle parti potranno contenere tale annotazione, nel caso in cui le stesse la richiedano. Ulteriori copie e estratti dovranno essere redatti in modo da contenere la decisione di rettifica.

3) Se l'istanza viene presentata dinanzi al giudice di secondo grado, quest'ultimo potrà rettificare d'ufficio la decisione giudiziaria del giudice di primo grado.

"Articolo 361. Salvo che il codice di procedura civile disponga diversamente, si applicano alle decisioni in questione le disposizioni riguardanti le decisioni giudiziarie."

"Articolo 13(2). Salvo disposizioni contrarie in materia, le disposizioni procedurali si applicano alle altre decisioni disciplinate dal presente codice."

Il certificato di titolo esecutivo europeo è emesso mediante decisione conformemente all'articolo 7951 del codice di procedura civile.

- Procedimento di revoca: il procedimento è disciplinato dall'articolo 7954 del codice di procedura civile.

"Articolo 7954(1). Ove risultino motivi per revocare il certificato di titolo esecutivo europeo in base a disposizioni distinte, il giudice che lo ha emesso lo revoca su istanza del debitore.

2) L'istanza è presentata entro un mese dall'avvenuta notifica al debitore della decisione di emettere il certificato.

3) Nel caso in cui l'istanza non sia redatta nella forma prevista dalle distinte disposizioni, occorre che siano rispettati i requisiti previsti per una comparsa di risposta e occorre che siano esposti i motivi dell'istanza.

4) Il giudice sente il creditore prima di revocare la decisione.

5) Avverso le decisioni di revocare un certificato di titolo esecutivo europeo è possibile opporre impugnazione."

La domanda di revocare un certificato di titolo esecutivo europeo è soggetta al pagamento dell'importo di 50 PLN.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

La versione originale in lingua polacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: tedescoinglesefrancese.

Procedimento di riesame: il procedimento è disciplinato dagli articoli 168-172 del codice di procedura civile.

"Articolo 168(1). Nel caso in cui la parte non abbia agito nei termini previsti e senza colpa ad essa imputabile, il giudice concede la possibilità di ricorrere su istanza della parte medesima. La decisione del giudice può essere emessa in camera di consiglio.

2) L'istanza non è ammissibile se la mancata osservanza del termine non comporta la lesione dei diritti della difesa della parte.

Articolo 169(1). L'atto processuale con il quale si chiede la rimessione in termini deve essere prodotto al giudice dinanzi al quale deve essere esperita l'azione entro una settimana dalla cessazione della causa dell'inadempimento del termine.

Articolo 169(2). L'atto processuale summenzionato deve essere motivato.

Articolo 169(3). Introdotta una domanda, l'attore deve compiere un atto processuale.

Articolo 169(4). Trascorso un anno dalla scadenza del termine inosservato, sarà possibile ottenere il riesame soltanto in presenza di circostanze eccezionali.

Articolo 169(5). La decisione sull'istanza di proroga del termine può essere emessa in camera di consiglio.

Articolo 172. Il fatto che venga presentata istanza di rimessione in termini non comporta la sospensione del procedimento, né dell'esecuzione di una decisione giudiziaria. Tuttavia, a seconda delle circostanze, il giudice può sospendere il procedimento o l'esecuzione della decisione giudiziaria. La decisione del giudice può essere emessa in camera di consiglio. Nel caso venga accolta l'istanza, il giudice può esaminare il caso senza indugio."

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la lingua accettata è il polacco.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L'autorità di cui all'articolo 25 del regolamento è il giudice della circoscrizione in cui è stato emesso l'atto pubblico.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023

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