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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Portogallo

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Le domande per rettificare o revocare un certificato per ingiunzione di pagamento europea sono presentate dall’organo che ha emesso il certificato utilizzando il formulario tipo che figura all’allegato VI al regolamento.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Per quanto riguarda l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), la procedura di revisione è stabilita all’articolo 696, lettera e), del Codice di procedura civile.

Relativamente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), la procedura di revisione è stabilita all’articolo 140 del Codice di procedura civile.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La lingua accettata è il portoghese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

I notai sono autorizzati a certificare gli atti pubblici.

Ultimo aggiornamento: 29/01/2024

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