Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale


*campo obbligatorio

Articolo 67 (a)

Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 53.

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1070 Vienna

Abteilung I 1

Tel.:   +43 1 52152 2134

Fax:         +43 1 52152 2829

E-Mail:     team.z@bmj.gv.at

Articolo 67 (b)

Lingue accettate per le comunicazioni inviate alle autorità centrali di cui all’articolo 57, paragrafo 2: tedesco.

Articolo 67 (c)

Per il certificato relativo al diritto di visita e al ritorno del minore – articolo 45, paragrafo 2: tedesco.

Articoli 21 e 29

Le istanze di cui agli articoli 21 e 29 devono essere presentate ai seguenti giudici o autorità competenti:

- in Austria il Bezirksgericht. (tribunale distrettuale).

Articolo 33

Le opposizioni di cui all’articolo 33 devono essere proposte dinanzi alle seguenti autorità giurisdizionali:

- in Austria il tribunale distrettuale.

Articolo 34

Le opposizioni di cui all’articolo 34 possono essere presentate soltanto:

- in Austria: con un ricorso per motivi di diritto, depositato presso il tribunale distrettuale, ma indirizzato alla Oberster Gerichtshof (Corte Suprema).

 

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Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

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