Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale


*campo obbligatorio

Articolo 67 (a)

L'autorità centrale rumena è il ministro della Giustizia (articolo 3 dell'articolo I3 della legge n. 191/2007 per l'approvazione del decreto di urgenza del governo n. 119/2006 relativo ad alcune misure necessarie per l'applicazione di alcuni regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea).

Ministerul Justiţiei Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară,

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tel.: +40372041077, +40372041083

Fax: +40372041079, +40372041084

Articolo 67 (b)

La Romania accetta il certificato di ritorno o di visita del minore e le comunicazioni per le autorità centrali in rumeno, inglese e francese.

Articolo 67 (c)

La Romania accetta il certificato di ritorno o di visita del minore e le comunicazioni per le autorità centrali in rumeno, inglese e francese.

Articoli 21 e 29

Le domande di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequator) sono di competenza dell'organo giurisdizionale nel cui circondario il convenuto (colui che rifiuta il riconoscimento) ha il proprio domicilio e, se questo è sconosciuto, l'organo giurisdizionale nel cui circondario l'attore ha il proprio domicilio. Nel caso in cui sia impossibile determinare la competenza, la domanda è presentata al Tribunale di Bucarest.

Articolo 33

In Romania l'appello contro la decisione di riconoscimento e la dichiarazione di esecutività è di competenza delle Corti d'appello (articolo 96, punto 2, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile).

Articolo 34

Il ricorso (articolo 97, punto 1, del codice di procedura civile).

 

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Ultimo aggiornamento: 31/07/2024

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