Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

La legislazione finlandese non contempla disposizioni relative agli atti autentici né agli accordi registrati ai sensi del regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

In Finlandia l'autorità amministrativa di cui all'articolo 74, paragrafo 2, è la commissione degli affari sociali (sosiaalilautakunta/socialnämnd).

Autorità competente per rilasciare un certificato attestante il rispetto delle condizioni per la concessione del patrocinio gratuito a spese dello Stato: l'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato (oikeusaputoimisto/rättshjälpsbyrå).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Il certificato di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità che ha pronunciato la decisione o confermato l'accordo.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Autorità giurisdizionale competente per rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1: l'autorità giurisdizionale o altra autorità avente pronunciato la decisione.

Autorità giurisdizionale competente per rilasciare il certificato di cui all'articolo 49 comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività: l'autorità giurisdizionale o altra autorità avente sospeso o limitato l'esecutività o la cui decisione anteriore non è più esecutiva o la cui forza esecutoria è limitata.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Autorità giurisdizionale competente in materia di riconoscimento delle decisioni (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2): il tribunale distrettuale (käräjäoikeus/tingsrätt).

Autorità e autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell'esecuzione di cui all'articolo 58, paragrafo 1: il tribunale distrettuale (käräjäoikeus/tingsrätt).

Autorità e autorità giurisdizionali di cui all'articolo 61, paragrafo 2: la Corte d'appello (hovioikeus/hovrätt).

Autorità e autorità giurisdizionali di cui all'articolo 62: Corte suprema (Korkein oikeus/Högsta domstolen)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Se l'esecuzione riguarda l'affidamento, il diritto di residenza o di visita oppure il ritorno del minore in un altro Stato membro: il tribunale distrettuale (käräjäoikeus/tingsrätt).

Se sono trascorsi meno di tre mesi dalla pronuncia della decisione di affidamento o di ritorno del minore in un altro Stato membro, l'esecuzione della decisione può essere chiesta a un ufficiale giudiziario anziché a un organo giurisdizionale.

Se l'esecuzione riguarda le spese giudiziarie: autorità di esecuzione (ulosottoviranomainen/utsökningsmyndighet).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Articolo 61, paragrafo 2: L'impugnazione avverso una decisione di diniego dell'esecuzione pronunciata da un tribunale distrettuale è presentata dinanzi alla corte d'appello. L'ulteriore impugnazione dinanzi alla corte d'appello è presentata dinanzi al tribunale distrettuale che ha pronunciato la decisione.

Articolo 62: la Corte suprema (Korkein oikeus/Högsta domstolen). Il ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema è presentato alla cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la decisione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Oikeusministeriö (ministero della Giustizia)

Kansainvälinen oikeusapu (Assistenza giudiziaria internazionale)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Telefono: +35891606 7628

Fax: +35891606 7524

Indirizzo di posta elettronica: central.authority.om@gov.fi

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

In Finlandia non esistono le categorie di parenti prossimi di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Oltre al finlandese e allo svedese, è accettato l'inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Articolo 91, paragrafo 2: Oltre al finlandese e allo svedese, è accettato l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024

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