Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Nelle circostanze di cui all'articolo 325 della legge notarile (Notariāta likums), un notaio (zvērināts notārs) è competente a sciogliere un matrimonio e rilasciare un certificato di divorzio.

La legge notarile e la sua traduzione in inglese sono disponibili all'indirizzo – legge sul notariato (likumi.lv)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Autorità amministrativa preposta al patrocinio a spese dello Stato (Juridiskās palīdzības administrācija).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Un certificato per una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento è rilasciato dall'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione in questione.

Un certificato per una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento è rilasciato dall'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione in questione. Se la decisione è stata resa da un tribunale della famiglia (bāriņtiesa) conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) o e), il certificato corrispondente, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è rilasciato dal tribunale della famiglia che ha reso la decisione in questione.

Un certificato per una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento è rilasciato dal tribunale distrettuale di Vidzeme, città di Riga

Un certificato per un atto pubblico in materia matrimoniale di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), del regolamento è rilasciato da un notaio.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

L'autorità giurisdizionale che può rettificare un certificato a norma dell'articolo 37 del regolamento è l'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione di rettifica.

L'autorità giurisdizionale che ha la facoltà di rettificare o revocare un certificato a norma dell'articolo 48 del regolamento è l'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione di rettifica o revoca.

L'autorità giurisdizionale competente al rilascio di un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività a norma dell'articolo 49 del regolamento è l'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione di rilascio.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

L'autorità giurisdizionale di cui all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento è il tribunale distrettuale (cittadino) (rajona (pilsētas) tiesa) è quella territorialmente competente per il luogo di esecuzione della decisione o il luogo di residenza dichiarato del convenuto oppure - in assenza di questi - il luogo di residenza o la sede legale del convenuto.

La decisione del giudice di primo grado in materia di riconoscimento di una decisione di un giudice straniero può essere impugnata presentando ricorso complementare (blakus sūdzība). Detto ricorso complementare deve essere presentato dinanzi al giudice che ha pronunciato la decisione in questione e rivolto al giudice d'appello competente, mentre la decisione del giudice d'appello sul ricorso complementare può essere impugnata dinanzi la Corte suprema (Augstākā tiesa) con una censura subordinata.

La decisione del giudice di primo grado che nega il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione di un giudice straniero può essere impugnata presentando un ricorso complementare. Detto ricorso complementare deve essere presentato dinanzi al giudice che ha pronunciato la decisione in questione e rivolto al giudice d'appello competente (articolo 61 del regolamento).

La decisione di un'autorità giurisdizionale regionale (apgabaltiesa) che riconosca il provvedimento di un'autorità giurisdizionale straniera può essere contestata soltanto con censura subordinata alla Corte suprema (articolo 62 del regolamento).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Ufficiali giudiziari (zvērināti tiesu izpildītāji).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Ai fini dell'articolo 61 del regolamento, l'autorità giurisdizionale competente è la corte d'appello pertinente. Una censura subordinata deve essere presentata all'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione in questione ma deve essere rivolta alla corte d'appello pertinente.

La decisione di un'autorità giurisdizionale regionale che riconosca la decisione di un'autorità giurisdizionale straniera può essere contestata soltanto mediante censura subordinata alla Corte suprema (articolo 62 del regolamento). La censura subordinata deve essere presentata all'autorità giurisdizionale regionale che ha reso la decisione principale, ma deve essere rivolta alla corte d'appello competente per gli elementi di diritto.

Nel caso di entrambi gli articoli 61 e 62 del regolamento, è possibile presentare una censura subordinata entro 10 giorni dalla data in cui la decisione è stata pronunciata. Una parte in un procedimento cui sia stata inviata una decisione dell'autorità giurisdizionale a norma dell'articolo 56.2, del codice di procedura civile (Civilprocesa likums) (ossia una persona il cui domicilio o luogo di residenza non si trovi in Lettonia) può presentare una censura subordinata entro 15 giorni dalla data in cui è stata emessa la trascrizione della decisione.

Le spese di presentazione di una censura subordinata ammontano a 70 EUR.

La censura subordinata è esaminata mediante procedura scritta. Il giudice comunica alle parti della causa la data in cui la censura subordinata sarà esaminata. Una copia della decisione è consegnata alle parti in causa entro tre giorni dalla data dell'esame. La decisione non è impugnabile e ha effetto al momento dell'adozione.

La procedura per la presentazione e l'esame di una censura subordinata è stabilita al capo 55 del codice di procedura civile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

L'autorità centrale in conformità del regolamento è

il ministero della Giustizia della Repubblica di Lettonia (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)

Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Tel. +371 67036802

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Di norma, nel quadro normativo lettone, il consenso per il collocamento del minore presso uno dei suoi congiunti, presso persone con cui il minore ha un rapporto stretto o presso altre persone è obbligatorio. Si fa tuttavia eccezione per quanto riguarda la durata del collocamento. In particolare, a norma dell'articolo 45.1 della legge sulla protezione dei diritti dei minori, i genitori possono affidare un minore alle cure di un'altra persona in Lettonia per un periodo non superiore a tre mesi. In tale circostanza occorre che uno dei genitori rediga una procura, specificando la misura in cui alla persona in questione è concesso il potere di rappresentare gli interessi del figlio.

Tale condizione si applica esclusivamente a minori sotto la tutela dei genitori e ai casi in cui il minore sia affidato a un'altra persona per un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Le lingue per le comunicazioni sono il lettone e l'inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Una traduzione in lettone è allegata alle richieste di cui all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e a eventuali documenti che le accompagnano.

Una traduzione in lettone è allegata alla richiesta di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e a eventuali documenti che l'accompagnano.

Una traduzione in lettone è allegata alla richiesta di cui all'articolo 82, paragrafo 1, e a eventuali documenti che l'accompagnano.

I campi di testo libero dei certificati devono essere tradotti in lettone.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2024

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