Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento (UE) 2019/1111.

Informazioni generali

REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), che abroga il regolamento (CE) n. 2201/2003.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

Le sentenze emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Per tutte le decisioni è abolito l'exequatur, una procedura intermedia necessaria per ottenere l'esecuzione transfrontaliera. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l'esecuzione deve fornire all'autorità competente in materia di esecuzione: a) una copia della decisione e b) il certificato corrispondente.

Il regolamento prevede nove moduli standard.

Il regolamento facilita inoltre la circolazione tra gli Stati membri degli atti pubblici e degli accordi in materia di separazione personale e divorzio o in materia di responsabilità genitoriale.

Il meccanismo per il ritorno immediato in caso di sottrazione di minori si basa in larga misura sul meccanismo di ritorno previsto dalla convenzione dell'Aia del 1980, che il regolamento integra. Garantisce inoltre una maggiore rapidità della procedura di ritorno dei minori (con un termine massimo di 6 settimane per il giudizio di primo grado e 6 settimane per ogni grado di impugnazione). L'autorità centrale dovrà inoltre trattare la domanda in modo efficiente (termine di 5 giorni per confermare l'avvenuto ricevimento della domanda).

Il regolamento offre inoltre ai minori la possibilità di esprimere il loro parere nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e nei casi di sottrazione internazionale di minori.

Il regolamento promuove una migliore cooperazione tra le autorità centrali, che sono il punto di contatto diretto per i genitori. Ciascuno Stato membro deve designare una o più autorità centrali incaricate di fornire assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

La guida pratica per l'applicazione del regolamento Bruxelles II ter è disponibile su questa pagina: pubblicazioni della RGE

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2023

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