- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b).
In Austria gli atti pubblici ai sensi del regolamento possono provenire dalle autorità di stato civile, a norma dell'articolo 177, comma 2, del codice civile austriaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) e dalle autorità giurisdizionali, a norma dell'articolo 190, comma 1 dell'ABGB (accordi conclusi in presenza di un giudice che non necessitano approvazione).
- Articolo 2 paragrafo 2 punto 3:
In Austria a nessuna autorità pubblica né ad altri organismi è conferito il potere di registrare accordi ai sensi del regolamento.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 74, paragrafo 2;
In Austria nessuna autorità amministrativa è competente ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b)
- Autorità giurisdizionali e autorità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1.
Per le richieste di certificati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1 sono competenti i tribunali circoscrizionali
- a norma dell'articolo 76 della legge austriaca in materia di giurisdizione (Jurisdiktionsnorm; articolo 36, paragrafo 1, lettera a)),
- a norma dell'articolo 109della legge austriaca in materia di giurisdizione (articolo 36, paragrafo 1, lettera b)), oppure
- a norma dell'articolo 109 della legge austriaca in materia di giurisdizione (articolo 36, paragrafo 1, lettera c).
Autorità giurisdizionali e autorità di cui all'articolo 66, paragrafo 1.
Per quanto riguarda la lettera a): In Austria non si può ottenere il divorzio senza una pronuncia del giudice.
Per quanto riguarda il punto b): i tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della legge austriaca sono competenti in questa materia.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
Autorità giurisdizionali e autorità di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
I tribunali circondariali di cui all'articolo 109 della legge austriaca sulla giurisdizione sono competenti per rettificare il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1.
Autorità giurisdizionali di cui all'articolo 37, paragrafo 1.
I tribunali circoscrizionali comunicati in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, sono competenti per la rettifica del certificato di cui all'articolo 37, paragrafo 1. Cfr. a questo proposito gli articoli 76, 109 e 109 bis della Jurisdiktionsnorm.
Autorità giurisdizionali di cui all'articolo 48, paragrafo 1.
I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per la rettifica e la revoca del certificato di cui all'articolo 48, paragrafo 1.
Autorità giurisdizionali di cui all'articolo 49, paragrafo 1.
I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per le istanze relative al certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività di cui all'articolo 49, paragrafo 1.
Autorità giurisdizionali e autorità di cui all'articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1.
I tribunali circoscrizionali e le autorità comunicate conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, sono competenti per la rettifica del certificato conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
Autorità giurisdizionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
I tribunali circoscrizionali di cui agli articoli 76 e 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per le richieste di avviare il procedimento a norma dell'articolo 30, paragrafo 3.
Autorità giurisdizionali a norma dell'articolo 52.
I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per le domande di esecuzione a norma dell'articolo 52.
Autorità giurisdizionali a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, e dell'articolo 58, paragrafo 1.
I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per i procedimenti di opposizione al riconoscimento o di opposizione all'esecuzione, a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, o dell'articolo 58, paragrafo 1. I tribunali circondariali di cui all'articolo 109 della legge austriaca sulla giurisdizione sono competenti per il procedimento di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1.
Autorità giurisdizionali e diritto di impugnazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 2.
Il Tribunale Regionale Superiore è competente per la contestazione o impugnazione (in Austria: Rekurs) di una decisione su un'opposizione all'esecuzione, tuttavia l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale circoscrizionale.
Autorità giurisdizionali e diritto di impugnazione di cui all'articolo 62.
La Corte suprema è competente per ogni eventuale ulteriore contestazione o impugnazione (in Austria: Revisionsrekurs), tuttavia l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale circoscrizionale.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
Autorità competenti per l'esecuzione a norma dell'articolo 52.
I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per le domande di esecuzione a norma dell'articolo 52.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
Autorità giurisdizionali e diritto di impugnazione di cui all'articolo 61, paragrafo 2.
Il Tribunale Regionale Superiore è competente per una contestazione o un'impugnazione (in Austria: Rekurs) di una decisione relativa a un'opposizione all'esecuzione, tuttavia l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale circoscrizionale.
Autorità giurisdizionali e diritto di impugnazione di cui all'articolo 62.
La Corte suprema è competente per ogni eventuale ulteriore contestazione o impugnazione (in Austria:. Revisionsrekurs); tuttavia l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale circoscrizionale.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
Denominazione e indirizzo delle autorità centrali di cui all'articolo 76.
Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien
Unità organizzativa: Divisione I 10
E-Mail: team.z@bmj.gv.at
Tel: +43 1 52152 2142
Fax: +43 1 52152 2829
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
Categorie di prossimi congiunti di cui all'articolo 82, paragrafo 2.
Il consenso per collocamenti presso altri congiunti oltre ai genitori a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, non è richiesto per le categorie seguenti di prossimi congiunti:
- nonni;
- fratelli e sorelle dei genitori;
- fratelli e sorelle adulti del minore.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali a norma dell'articolo 91, paragrafo 3.
inglese.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Lingue accettate per le traduzioni a norma dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'articolo 81, paragrafo 2, dell'articolo 82, paragrafo 4, e dell'articolo 91, paragrafo 2.
Nessuna (a parte le lingue ufficiali accettate in Austria).
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.