- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
Articolo 103, lettera a), prima parte
Il sistema giuridico croato non riconosce il rilascio dei suddetti atti pubblici o accordi.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Articolo 103, lettera a), seconda parte:
Le autorità amministrative delle contee e della città di Zagabria sono competenti per concedere il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
Articolo 36, paragrafo 1
Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, sono i tribunali circoscrizionali (općinski sudovi; sing. općinski sud) che hanno emesso la decisione cui il certificato si riferisce.
Articolo 66
Il sistema giuridico croato non riconosce il rilascio dei suddetti atti pubblici o accordi.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
Le autorità giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, le autorità giurisdizionali e le autorità competenti per il rilascio dei certificati comprovanti la non esecutività o la limitazione dell'esecutività di cui all'articolo 49 sono i tribunali circoscrizionali che hanno emesso la decisione cui il certificato si riferisce.
La disposizione riguardante le notificazioni concernenti le autorità competenti per la rettifica di atti pubblici o accordi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1111, non è applicabile poiché in Croazia, o non esistono atti pubblici o accordi o il sistema giuridico croato non riconosce il rilascio di atti pubblici o accordi (cfr. la notificazione riguardante l'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e paragrafo 2, punto 3).
Di conseguenza non vi sono autorità competenti per la rettifica di atti pubblici o accordi a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Articolo 30, paragrafo 3
In Croazia la competenza per materia per il riconoscimento di decisioni di autorità giurisdizionali straniere è devoluta ai tribunali circoscrizionali (articolo 18 della legge sulle autorità giurisdizionali, Narodne Novine (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) nn. 28/13, 33/15, 82/15 e 67/18).
Articolo 40, paragrafo 2
L'autorità giurisdizionale con competenza territoriale per riconoscere ed eseguire le decisioni di autorità giurisdizionali straniere è l'autorità giurisdizionale sul cui territorio ha domicilio la parte nei cui confronti si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, oppure l'autorità giurisdizionale sul cui territorio l'esecuzione deve aver luogo. Qualora la parte nei cui confronti si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione non abbia domicilio in Croazia e qualora l'esecuzione non debba aver luogo in Croazia, è possibile presentare un'istanza dinanzi a una delle autorità giurisdizionali con competenza per materia in Croazia.
Le parti possono presentare ricorso avverso una decisione relativa al riconoscimento e all'esecuzione della decisione di un'autorità giurisdizionale straniera entro 15 giorni dalla data della notificazione o comunicazione della decisione.
Qualora non sia stata adottata alcuna decisione definitiva sul riconoscimento della decisione di un'autorità giurisdizionale straniera, qualunque autorità giurisdizionale può decidere in merito al riconoscimento di tale decisione in via preliminare nell'ambito di un procedimento, ma soltanto agli effetti di quel procedimento.
Articolo 58, paragrafo 1
In Croazia la competenza per materia per il diniego del riconoscimento delle decisioni di autorità giurisdizionali straniere è devoluta al tribunale circoscrizionale (articolo 18 della legge sulle autorità giurisdizionali, NN 28/13, 33/15, 82/15 e 67/18).
Articolo 61, paragrafo 2
I tribunali di comitato (županijski sudovi; sing. županijski sud) decidono sulle impugnazioni contro tutte le decisioni dei tribunali municipali nelle cause civili.
Articolo 62
È possibile presentare ricorso avverso la decisione di un tribunale di comitato in forma di riesame straordinario con l'autorizzazione della Corte suprema (Vrhovni sud), se il ricorso riguarda una questione sostanziale o procedurale di particolare importanza.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
In Croazia la competenza per materia per l'esecuzione delle decisioni di autorità giurisdizionali straniere è devoluta ai tribunali circoscrizionali (articolo 18 della legge sulle autorità giurisdizionali, NN 28/13, 33/15, 82/15 e 67/18).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
I mezzi di ricorso avverso una decisione riguardante una richiesta di diniego di esecuzione consistono in un ricorso dinanzi al tribunale di comitato (sono competenti in materia i tribunali di comitato di Pola, Spalato e Zagabria).
Un ricorso straordinario è possibile sotto forma di riesame straordinario.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
L'autorità centrale incaricata di assistere la Croazia nell'applicazione del regolamento è il ministero del Lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e delle politiche sociali.
Il recapito dell'autorità centrale è il seguente:
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagabria, Croazia
Email: pisarnica@mrosp.hr
Telefono: + 385 1 5557 015, + 385 1 5557 363
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
In conformità dell'articolo 82, il consenso della Croazia non è richiesto per il collocamento del minore presso i genitori o i prossimi congiunti. Ai fini dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1111 si considerano prossimi congiunti nonni e nonne, zii e zie, fratelli e sorelle germani o unilaterali e i figli di fratelli e sorelle germani o unilaterali.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Il ministero del Lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e delle politiche sociali, in qualità di autorità centrale croata, accetta notificazioni in croato e in inglese per le comunicazioni con le autorità centrali di altri Stati membri.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
La richiesta ed eventuali documenti supplementari devono essere accompagnati da una traduzione in croato, in quanto lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.
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