- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
Non pertinente.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Non pertinente.Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
Tribunali della famiglia (unicamente per le decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
Articolo 37, paragrafo 1, articolo 48, paragrafo 1, e articolo 49, articolo 66, paragrafo 1, di cui all'articolo 67, paragrafo 1
In tutti i casi sono competenti i tribunali della famiglia di ciascuna delle provincie seguenti.
- Tribunale della famiglia di Nicosia (Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας)
Telefono: +357 22865601
Fax: +357 22302068
- Tribunale della famiglia di Limassol (Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού)
Telefono: +357 25806185
Fax: +357 25305054
- Tribunale della famiglia di Larnaca/Famagosta (Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου)
Telefono: +357 24802754
Fax: +357 24802800
- Tribunale della famiglia di Paphos (Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου)
Telefono: +357 26802626
Fax: +357 26306395
Indirizzo di posta elettronica: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
I tribunali della famiglia per il riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3), il diniego di riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e il diniego di esecuzione.
La corte d'appello della famiglia (Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο), per un'impugnazione o un ricorso di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 61, paragrafo 2.
L'ordinamento cipriota non contempla altri impugnazioni o ricorsi ai sensi dell'articolo 62 (non esiste il terzo grado di giudizio).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
Tribunale della famiglia.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Il ricorso avverso una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione, di cui agli articoli 61 e 62, è un ricorso dinanzi alla corte d'appello della famiglia.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)
Unità per la cooperazione giudiziaria internazionale (Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας)
Leoforos Athalassas 125
1461 Nicosia
CIPRO
Telefono: +357 22805951-950
Fax: +357 22518356
Indirizzo di posta elettronica: registry@mjpo.gov.cy
Punti di contatto:
- Yioulika Hadjiprodromou
Responsabile degli affari giuridici
Telefono: +357 22805943
Fax: +357 22518328
Indirizzo di posta elettronica: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy
- Troodia Dionysiou
Amministratore
Telefono: +357 22805932
Fax: +357 22518328
Indirizzo di posta elettronica: tdionysiou@mjpo.gov.cy
- Konstantina Sophocleous
Amministratore
Telefono: +357 22805973
Fax: +357 22518328
Indirizzo di posta elettronica: csophocleous@mjpo.gov.cy
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
In caso di allontanamento di un minore dalla sfera familiare, i servizi sociali esaminano l'ambiente familiare (quali nonni, zii/zie) in vista di un eventuale collocamento del minore. Se si ritiene che nessun membro della famiglia sia idoneo a tal fine, si prende in considerazione anche l'ambiente sociale allargato. In assenza di persone idonee nell'ambiente familiare o sociale, i servizi sociali precederanno a collocare il minore presso una famiglia affidataria o un istituto riconosciuto per la tutela dell'infanzia.
Nel caso di parenti prossimi (come i nonni) le procedure di autorizzazione e di collocamento dei minori sono semplificate.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Inglese e greco.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Greco e inglese.
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