- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
Non pertinente.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Česká advokátní komora (ordine degli avvocati ceco)
Pobočka v Brně (sezione di Brno)
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
Telefono: +420 513 030 111
Indirizzo di posta elettronica: brno@cak.cz
Indirizzo web: https://www.cak.cz/en/
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 36, paragrafo 1
Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato per una decisione
a) Tribunale distrettuale
b) Tribunale distrettuale
c) Tribunale municipale di Brno (Městský soud v Brně)
- Articolo 66
Autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo
Non pertinente
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 48, paragrafo 1
Autorità giurisdizionali competenti per la rettifica di un certificato
Articolo 37, paragrafo 1
a) Tribunale distrettuale
b) Tribunale distrettuale
c) Tribunale municipale di Brno (Městský soud v Brně)
Articolo 48, paragrafo 1 - decisioni privilegiate
a) Tribunale distrettuale - articolo 42, paragrafo 1, lettera a)
b) Tribunale distrettuale - articolo 42, paragrafo 1, lettera b) - articolo 29, paragrafo 6
- Articolo 49
Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività
a) Tribunale distrettuale - articolo 42, paragrafo 1, lettera a)
b) Tribunale distrettuale - articolo 42, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 30, paragrafo 3
Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento delle decisioni
Tribunale distrettuale
- Articolo 40, paragrafo 2
Autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego del riconoscimento di una decisione
Tribunale distrettuale
- Articolo 58, paragrafo 1
Autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell'esecuzione di una decisione
Tribunale distrettuale
- Articolo 61, paragrafo 2
Autorità giurisdizionali davanti alle quali va contestata o impugnata una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione
Tribunale distrettuale
- Articolo 62
Autorità giurisdizionali davanti alle quali va contestata o impugnata una decisione pronunciata in applicazione dell'articolo 61, paragrafo 2
Tribunale distrettuale
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
Tribunali distrettuali e/o ufficiali giudiziari.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 61
Contestazione o impugnazione di una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi degli articoli 61 e 62
Appello (odvolání) a norma degli articoli 201 e seguenti della legge n. 99/1963 Rec. (codice di procedura civile), e successive modifiche
- Articolo 62
Nuova contestazione o impugnazione di una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi degli articoli 61 e 62
Ricorso per annullamento (žaloba pro zmatečnost) a norma degli articoli 229 e seguenti della legge n. 99/1963 Rec. (codice di procedura civile), e successive modifiche
Ricorso per cassazione (dovolání) a norma degli articoli 236 e seguenti della legge n. 99/1963 Rec. (codice di procedura civile), e successive modifiche
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ufficio per la protezione giuridica internazionale dell'infanzia)
Šilingrovo náměstí 3
602 00 Brno
Repubblica ceca
Telefono: 00420 542 215 522
Fax: 00420 542 212 836
Indirizzo di posta elettronica: podatelna@umpod.cz
Indirizzo web: http://www.umpod.cz/
Responsabili:
Zdeněk Kapitán, direttore
Markéta Kacherová Nováková, vicedirettrice
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
Informazione non comunicata.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Ceco, slovacco, inglese.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
- Articoli 80, 81 e 82
Ceco, slovacco
- Articolo 91, paragrafo 2
Ceco, slovacco
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.