Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

La versione originale in lingua estone di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Il notaio è competente per redigere l'atto autentico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2 b) L'elenco dei notai è disponibile sul sito web della Camera dei notai.

La registrazione dell'accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3, spetta all'ufficio di stato civile delle autorità locali del capoluogo di provincia. L'elenco di tali autorità è disponibile qui.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Attualmente in Estonia non esiste un'autorità amministrativa di questo tipo. In Estonia i servizi di un notaio o di un ufficio di stato civile non sono disponibili a titolo gratuito.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

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In Estonia il rilascio di un certificato per una decisione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, spetta al tribunale regionale.

I certificati per un atto autentico redatti da un notaio o un accordo stilato dall'ufficio di stato civile di cui all'articolo 66 possono essere rilasciati sia da un notaio, sia dall'ufficio di stato civile delle autorità locali del capoluogo di provincia. Figurano qui l'elenco dei notai qui l'elenco degli uffici di stato civile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

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In Estonia la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48 paragrafo 1 nonché il rilascio del certificato di cui all'articolo 49 spettano al tribunale regionale.

La rettifica del certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, per un atto autentico redatto da un notaio spetta al notaio. L'elenco dei notai è disponibile qui.

La rettifica del certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, per un atto autentico redatto da un ufficio di stato civile spetta alle autorità locali del capoluogo di provincia. L'elenco di tali autorità è disponibile qui.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Le domande di cui all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2 e all'articolo 58, paragrafo 1, sono presentate dinanzi al tribunale regionale. La domanda di cui all'articolo 61, paragrafo 2, è presentata dinanzi al tribunale circondariale e la domanda di cui all'articolo 62 è presentata dinanzi alla Corte suprema.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

In Estonia gli ufficiali giudiziari sono competenti per eseguire le decisioni. I creditori sceglie un ufficiale giudiziario della zona di residenza del debitore. In Estonia gli ufficiali giudiziari esercitano nei quattro distretti dei tribunali regionali: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa e Virumaa.

L'elenco degli ufficiali giudiziari è disponibile sul sito web della camera degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

In Estonia la contestazione o l'impugnazione di cui all'articolo 61 è proposta davanti al tribunale circondariale e l'ulteriore contestazione o impugnazione di cui all'articolo 62 è proposta davanti alla Corte suprema.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, dell'articolo 79, lettere c), d) ed e), e dell'articolo 81, in Estonia l'autorità centrale è il

ministero della Giustizia (Justiitsministeerium)

Servizio della cooperazione giudiziaria internazionale

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Indirizzo di posta elettronica: central.authority@just.ee,

Telefono: +372 620 8183, +372 620 8186, +372 620 8190.

Ai sensi dell'articolo 79, lettere a), b), f) e g), e degli articoli 80 e 82, in Estonia l'autorità centrale è:

L'organismo di previdenza sociale (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

Indirizzo di posta elettronica: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Telefono: +372 612 1360, +372 531 8850, +372 5345 1792.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Sul territorio estone un minore non può essere collocato senza previo consenso presso un solo genitore.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

A norma dell'articolo 91, paragrafo 3, le autorità centrali estoni accettano le notifiche in estone o in inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, le lingue accettate per le traduzioni di domande e dei documenti aggiuntivi trasmessi in forza degli articoli 80, 81 e 82 sono l'estone e l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 20/07/2023

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