Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

I notai sono le autorità autorizzate a redigere un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b):

I notai e i cancellieri sono le autorità autorizzate a registrare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Ufficio per il patrocinio gratuito a spese dello Stato del luogo ove ha il domicilio il richiedente, oppure ufficio del luogo in cui ha sede l'organo giurisdizionale che tratterà la causa.

In deroga alla regola dell'ufficio unico, i seguenti organismi possiedono un ufficio proprio:

  • la Cour de cassation (Corte di cassazione);
  • le Conseil d'État (Consiglio di Stato);
  • la Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale del diritto all'asilo).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Rilascio dei certificati relativi alle decisioni conformemente all'articolo 36 in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di ordini di ritorno del minore:

- il direttore della cancelleria dell'organo giurisdizionale che pronunciato la decisione o omologato la convenzione.

Rilascio dei certificati relativi alle decisioni conformemente all'articolo 66:

- il presidente del tribunale giudiziario (per delega il giudice).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Organi giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1: il direttore della cancelleria o dell'organo giurisdizionale che ha rilasciato il certificato.

Organi giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1: l'autorità che ha rilasciato il certificato.

autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi l'assenza o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49: l'autorità che ha rilasciato il certificato.

Tribunali e autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1: il presidente del tribunale (per delega il giudice).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Organo giurisdizionale competente in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3): il presidente del tribunale o il suo delegato.

Organo giurisdizionale competente in materia di diniego di riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2): il presidente del tribunale o il suo delegato.

Organo giurisdizionale competente in materia di diniego di esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62: il presidente del tribunale o il suo delegato.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Il presidente del tribunale o il suo delegato.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

In Francia il ricorso si effettua dinanzi alla Corte d'appello.

Se non viene emesso dal giudice, il diniego di rilascio del certificato relativo alle decisioni francesi non può essere deferito al presidente del tribunale, il quale decide in ultimo grado in merito alla domanda, dopo aver udito o interpellato il richiedente e l'autorità richiesta: articolo 509, settimo comma, del codice di procedura civile.

In caso di nuova contestazione (articolo 62), il ricorso si deposita in Corte di cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Per tutto il regolamento, fatta eccezione per i collocamenti transfrontalieri:

Ministero della Giustizia

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Direzione dei procedimenti civili e del sigillo)

Département de l'entraide, du droit international privé et européen (Dipartimento della cooperazione, del diritto internazionale privato ed europeo)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Telefono: +33 (0)1.44.77.61.05

Per i collocamenti transfrontalieri:

Ministero della Giustizia

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Direzione della tutela giudiziaria dei minori)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Ufficio dei procedimenti giudiziari e della legislazione)

Indirizzo postale: 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Sede: Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Paris

Telefono: +33 (01) 70 22 89 84

o +33 (01) 70 22 75 82

E-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Nessun'altra categoria di parenti e familiari oltre ai genitori.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Francese e inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Francese e inglese.

Ultimo aggiornamento: 29/08/2023

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