Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente.

Ad oggi il diritto tedesco non prevede atti pubblici o accordi in materia di separazione legale e divorzio a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 che producano effetti giuridici vincolanti in Germania, né atti pubblici o accordi in materia di responsabilità genitoriale a norma dell'articolo 65, paragrafo 2 che siano esecutivi in Germania. Non vi sono pertanto atti pubblici o accordi tedeschi da riconoscere o eseguire in un altro Stato membro a norma del regolamento. Ne consegue che non è necessario designare le autorità competenti per la redazione degli atti pubblici a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, lettera b) e per la registrazione degli accordi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 3.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Nessuna.

L'ordinamento giuridico tedesco non prevede attualmente alcun procedimento gratuito dinanzi a un'autorità amministrativa a norma dell'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Organo giurisdizionale competente per il rilascio del certificato relativo a una decisione (articolo 36, paragrafo 1):

il giudice che ha emesso la decisione.

Organi giurisdizionali o autorità competenti per il rilascio di un certificato relativo a un atto pubblico o a un accordo (articolo 66):

nessuno.

Ad oggi il diritto tedesco non prevede atti pubblici o accordi da riconoscere o eseguire in altri Stati membri a norma dell'articolo 65 del regolamento. Non è pertanto necessario rilasciare certificati a norma dell'articolo 66 o stabilire la competenza per il rilascio degli stessi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

L'organo giurisdizionale competente per la rettifica (articolo 37, paragrafo 1, e articolo 48, paragrafo 1) di un certificato (articoli 36 e 48) relativo a una decisione: l'autorità giurisdizionale che ha rilasciato il certificato.

L'organo giurisdizionale competente per il rilascio di un certificato relativo alla mancata esecutività o alla limitazione dell'esecutività di una decisione certificata (articolo 49): il giudice che ha sospeso o limitato l'esecutività della decisione.

Organi giurisdizionali o autorità competenti per la rettifica (articolo 67, paragrafo 1) di un certificato (articolo 66) relativo a un atto pubblico o a un accordo: nessuno. Ad oggi il diritto tedesco non prevede atti pubblici o accordi da riconoscere o eseguire in altri Stati membri a norma dell'articolo 65 del regolamento. Non è pertanto necessario rilasciare certificati a norma dell'articolo 66, rettificarli a norma dell'articolo 67 o stabilire la competenza per il rilascio o la rettifica degli stessi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Il giudice competente per

  • il riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3)
  • diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 1)
  • il diniego dell'esecuzione (articolo 58, paragrafo 1) per i motivi di cui all'articolo 39 in combinato disposto con gli articoli 41e 50, l'articolo 56, paragrafo 6, l'articolo 68, paragrafo 2, e l'articolo 68, paragrafo 3,

è

  1. in primo grado: il tribunale della famiglia competente sul cui territorio si trova la residenza abituale della persona contro la quale il ricorso è diretto o del minore interessato dalla decisione al momento dell'avvio del procedimento; il tribunale della famiglia competente sul cui territorio si trova la residenza abituale della persona contro la quale il ricorso è diretto o del minore interessato dalla decisione al momento dell'avvio del procedimento;
  2. qualora non vi sia competenza sulla base di quanto precede: il tribunale della famiglia competente per il territorio in cui si manifesta l'interesse alla decisione o in cui è nota la necessità di assistenza al momento dell'avvio del procedimento;
  3. qualora non sussista ancora alcuna competenza sulla base di quanto precede: il giudice chiamato a pronunciarsi (Tribunale per la famiglia di Pankow) nel distretto del Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino).

La competenza a norma delle lettere a) e b) per l'intero distretto di un tribunale regionale superiore in ogni caso è centralizzata presso il tribunale della famiglia nel cui distretto ha sede il tribunale regionale superiore. La competenza di tale tribunale della famiglia si estende quindi all'intero distretto del tribunale regionale superiore. Inoltre i governi dei Länder hanno il potere di centralizzare la competenza presso un altro tribunale della famiglia nel distretto del tribunale regionale superiore o, in caso di pluralità di tribunali regionali superiori in uno stesso Land, di centralizzarla presso un unico tribunale della famiglia per i distretti di diversi o di tutti i tribunali regionali superiori. Resta da vedere l'uso che i governi dei Länder faranno di questo potere.

Per il diniego dell'esecuzione (articolo 58, paragrafo 1) sulla base dei motivi previsti dalla legge nazionale tedesca in materia di esecuzione e approvati a norma dell'articolo 57,

occorre operare una distinzione:

  • è possibile proporre dinanzi al tribunale della famiglia che ha emesso la decisione o alla corte d'appello competente (il tribunale regionale superiore nel cui distretto si trova il tribunale della famiglia che ha emesso la decisione impugnata) un ricorso immediato a norma dell'articolo 87, comma 4, del FamFG (legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione) avverso una decisione in un procedimento di esecuzione;
  • per una decisione relativa all’ opposizione contro le modalità di esecuzione forzata da parte dell'ufficiale giudiziario a norma dell'articolo 766 del ZPO (codice di procedura civile), la competenza spetta al tribunale della famiglia competente per l'esecuzione forzata di tale provvedimento. Si vedano le informazioni relative all'articolo 103, paragrafo 1, lettera d);
  • per un'azione di opposizione all'esecuzione a norma dell'articolo 767 del ZPO (codice di procedura civile) nei provvedimenti di rimborso delle spese processuali (decisioni relative alle spese), la competenza spetta esclusivamente al giudice che si è pronunciato sulla domanda di diniego dell'esecuzione in primo grado o al giudice competente a pronunciarsi su tale domanda (cfr. sopra). Cfr. le informazioni di cui sopra.
È possibile proporre un ricorso (articolo 61, paragrafo 2) dinanzi al tribunale della famiglia la cui decisione è impugnata o presso il tribunale regionale superiore competente per il tribunale della famiglia. Per un ulteriore ricorso (articolo 62) la competenza spetta alla Corte federale di giustizia.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Occorre fare le seguenti distinzioni:

per l'esecuzione forzata di un provvedimento a norma del capo IV del regolamento (UE) 2019/1111 che riguardi la restituzione o il ritorno di persone o che disciplini le visite, si applicano le medesime norme sulla competenza di cui all'articolo 103, paragrafo 1, lettera c), per il riconoscimento di una decisione, il diniego del riconoscimento e il diniego dell'esecuzione per motivi di diritto dell'Unione;

per l'esecuzione forzata di un provvedimento a norma del capo IV del regolamento (UE) 2019/1111 che non riguardi la restituzione o il ritorno di persone o che non disciplini le visite (principalmente decisioni relative alle spese), la competenza è disciplinata dalle disposizioni generali sull'esecuzione dei titoli in materia civile e commerciale. Si vedano le informazioni disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/52/DE/how_to_enforce_a_court_decision?GERMANY&member=1.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Il ricorso di cui all'articolo 61 è il ricorso immediato. Un ulteriore ricorso ai sensi dell'articolo 62 è un ricorso per cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

L'autorità centrale di cui all'articolo 76 è il Bundesamt für Justiz (Ufficio federale di giustizia).

Indirizzo postale:

Bundesamt für Justiz

Unità II 3

53094 Bonn.

L'Ufficio può essere contattato per telefono, fax o e-mail:

Telefono: +49 228 99 410-5212

Fax: +49 228 410-5401

Email: int.sorgerecht@bfj.bund.de.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Nessuna

La Germania non si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 82 di escludere talune categorie di prossimi congiunti dall'obbligo di ottenere il consenso per il collocamento transfrontaliero di minori in Germania.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Oltre al tedesco è accettato l’inglese per le comunicazioni all’autorità centrale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Tedesco.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024

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